Cassazione Civile, Ordinanza n. 01397/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico per Irpef relativo all'anno d'imposta 2007, fondato sul redditometro e su indici di capacità contributiva rappresentati, tra l'altro, dall'acquisto di un'autovettura Audi e dal mantenimento di un'abitazione principale, due abitazioni secondarie e quattro autovetture. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non adeguatamente giustificate le risorse addotte dal contribuente: somme derivanti dal disinvestimento di buoni postali, disponibilità su conto cointestato e indennità di esproprio. Gli eredi del contribuente hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR richiesto non solo la prova della disponibilità di redditi legittimi, ma anche quella della loro specifica destinazione a coprire le spese indice; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente, perché la CTR, pur dando atto della produzione dell'estratto del conto cointestato, ha escluso la rilevanza delle movimentazioni assumendo che il saldo finale fosse superiore a quello iniziale e che i proventi dello smobilizzo dei buoni fruttiferi fossero stati reinvestiti; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato la documentazione che attestava la correlazione tra la somma liquidata dal Tribunale di Bari a titolo di indennità di esproprio e l'accredito sul conto corrente del 14/03/2007.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio per cui, in tema di accertamento sintetico, il contribuente non deve provare la specifica destinazione dei redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma la loro disponibilità e idoneità documentale a giustificare la maggiore capacità contributiva. La Corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
sesto comma; testo vigente ratione temporis
Nel redditometro l'Amministrazione può presumere il reddito sulla base di spese per incrementi patrimoniali e altri indici di capacità contributiva; il contribuente può vincere la presunzione con prova documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, o comunque della non riferibilità del reddito presunto alla propria capacità contributiva.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
È il paradigma processuale usato per denunciare l'erronea applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
motivo di ricorso per nullità della sentenza
È invocato per censurare la motivazione ritenuta viziata o apparente della decisione di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo
Consente la censura dell'omessa valutazione di documenti e circostanze potenzialmente decisive ai fini della decisione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione delle sentenze nel processo tributario.
art. 132, quarto comma, cod. proc. civ.
Richiamato come norma sulla concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della sentenza.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato come parametro del requisito motivazionale della decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la presunzione di maggior reddito ha natura di presunzione legale relativa: l'onere di prova contraria grava sul contribuente.
- La prova contraria del contribuente non richiede di dimostrare la specifica destinazione di redditi esenti o soggetti a ritenuta alle spese contestate, ma la disponibilità documentata di tali risorse e circostanze oggettive idonee a renderne plausibile l'impiego o la riferibilità alla maggiore capacità contributiva.
- La mera esistenza di ulteriori redditi o il loro semplice transito su un conto non bastano, ma la prova può essere fornita anche tramite estratti conto o altra documentazione bancaria che dimostri entità e durata del possesso delle somme.
- Nel giudizio di impugnazione dell'accertamento sintetico, il giudice di merito deve esaminare tutti i documenti potenzialmente decisivi che attestino la provenienza delle somme e la loro correlazione con gli accrediti contestati; l'omessa considerazione di tali elementi integra vizio denunciabile in cassazione.
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