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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 876/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il G.U.P. aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. nei confronti di SPALLA Cristiana con riferimento all'art. 7 della l. n. 26/2019, ritenendo che la norma fosse stata abrogata con effetto differito dal 01/01/2024 (art. 1, comma 318, l. n. 197/2022) e sostenendo che la riconduzione del fatto ad altre fattispecie dovesse essere oggetto di nuova contestazione. Il Procuratore impugnava sostenendo l'abnormità del provvedimento: non esiste una nullità per abrogazione differita quando la contestazione è stata regolarmente elevata con norma allora vigente; l'ordinanza ha determinato una stasi processuale e è stata adottata senza contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento del G.U.P. abnorme perché ha dichiarato una 'nullità' non prevista dall'ordinamento e ha determinato un'indebita stasi del procedimento. La Corte ha richiamato indirizzi giurisprudenziali secondo cui l'abrogazione (anche differita) è irrilevante ai fini della validità della contestazione elevata con norma vigente; il giudice avrebbe dovuto, se del caso, pronunciarsi sul merito (sentenza di non luogo a procedere se il fatto non è più reato) o disporre il giudizio e procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto. Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Roma - Ufficio G.i.p. - G.u.p. per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 7, legge n. 26/2019 (d.l. 4/2019 conv. l. 26/2019)

    La contestazione era stata formulata con riferimento a questa norma quando essa era vigente; la Corte ha ritenuto che l'abrogazione successiva (anche se a effetto differito) non invalida retroattivamente la richiesta di rinvio a giudizio elevata in precedenza.

  • art. 1, comma 318, legge n. 197/2022

    abrogazione dell'art. 7 con efficacia dal 01/01/2024

    La Corte ha riconosciuto l'esistenza dell'abrogazione differita, ma ha precisato che tale circostanza non legittima una declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio adottata anteriormente all'entrata in vigore dell'abrogazione.

  • art. 423 c.p.p.

    Riferito nel ricorso come esempio di poteri che avrebbero potuto essere esercitati in udienza; la Corte ha ritenuto superfluo approfondire i profili relativi al mancato contraddittorio dopo aver risolto la questione principale sull'abnormità.

  • art. 2 c.p.

    Richiamato come principio di diritto penale intertemporale: è compito del giudice la corretta qualificazione giuridica del fatto applicando principi intertemporali, non la remittitura indiscriminata degli atti al P.M. per riformulare imputazioni.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 39205 del 20/06/2023 (Fasulo)

    Cita un precedente sostanzialmente sovrapponibile che ha qualificato come abnorme la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per motivo di abrogazione differita, confermando l'irrilevanza dell'abrogazione ai fini della validità della contestazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 35862 del 30/09/2002 (Luciani)

    Precedente richiamato per il principio secondo cui è abnorme il provvedimento che, declarando la nullità del decreto di citazione a giudizio per sopravvenute modifiche legislative, rimette gli atti al P.M. provocando un'illecita regressione del procedimento.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di una abrogazione disciplinare, anche se con efficacia differita, non determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio redatta quando la norma era vigente.
  • Il giudice dell'udienza preliminare non può dichiarare una 'nullità anticipata' della contestazione solo sulla base di un'abrogazione futura: ciò costituisce atto abnorme che provoca stasi processuale.
  • Se, al momento della decisione, la norma non è più applicabile, il giudice deve decidere sul merito (es. non luogo a procedere) o, se ritiene che il fatto conservi rilevanza penale sotto altra fattispecie, procedere al giudizio consentendo la corretta qualificazione giuridica del fatto.
  • La corretta sequenza procedurale richiede che eventuali modifiche della qualificazione del fatto siano operate dal giudice nei limiti della sua competenza; non è legittimo rimandare automaticamente gli atti al P.M. per riformulazioni che determinino regressione e stallo del procedimento.
  • In situazioni analoghe, il ricorso alla nozione di 'abnormità' è strumento utile per impugnare provvedimenti che, pur formalmente adottabili, risultano tali da interrompere ingiustificatamente l'ordinato sviluppo del processo.

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