Cassazione Civile, Ordinanza n. 31466/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società cliente di energia elettrica ha chiesto al proprio fornitore la restituzione di euro 9.364,99 addebitati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Venezia l'ha accolta. Il fornitore ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che non ricorressero i presupposti della ripetizione di indebito; (2) violazione dell'art. 6 d.l. n. 511/1988 e della direttiva 2008/118/CE, contestando l'affermata incompatibilità del tributo con il diritto unionale; (3) violazione delle norme UE e costituzionali invocando il principio di inefficacia orizzontale delle direttive; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese. La società intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando una serie di recenti decisioni della stessa Corte intervenute dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina dell'addizionale provinciale sull'accisa elettrica. In base a tali arresti, il consumatore finale che abbia pagato al fornitore, a titolo di rivalsa, un'imposta poi riconosciuta contraria al diritto dell'Unione è legittimato ad agire direttamente contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., nel termine ordinario decennale, perché la declaratoria di illegittimità costituzionale ha determinato la caducazione ex tunc della causa della prestazione. Il quarto motivo, relativo alle spese, è stato ritenuto comunque infondato: la condanna alle spese segue il principio di soccombenza e la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. La Corte ha confermato la statuizione di merito e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Consente la ripetizione dell'indebito da parte di chi abbia pagato una somma priva di causa giustificatrice; nel caso, il consumatore finale può agire direttamente contro il fornitore che ha ricevuto il pagamento a titolo di rivalsa.
art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511/1988
Costituisce la base normativa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, poi caducata per contrarietà al diritto dell'Unione e per illegittimità costituzionale della disciplina di riferimento.
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
È richiamato per sostenere l'incompatibilità del tributo con il diritto unionale, questione che la Corte ritiene ormai superata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 4, comma 3, TUE
Invocato nel motivo di ricorso per sostenere la corretta applicazione del diritto dell'Unione; la Corte non vi ravvisa ragioni ostative al rigetto.
art. 288 TFUE
Richiamato per il principio di efficacia e vincolatività delle direttive, ma non impedisce, nel caso, l'azione di ripetizione contro il fornitore.
artt. 11 e 117 Cost.
Richiamati a sostegno della censura di contrasto tra normativa interna e diritto UE.
La parte soccombente deve rimborsare le spese alla parte vittoriosa; la Corte conferma che la condanna alle spese è corretta in presenza di soccombenza integrale.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio non richiede specifica motivazione censurabile in cassazione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale e il deposito della memoria.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Consente il richiamo integrale alla motivazione di precedenti conformi per giustificare il rigetto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro processuale invocato per le censure di violazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria è caducata con effetti ex tunc per contrasto con il diritto dell'Unione, viene meno la causa giustificatrice dei pagamenti eseguiti in sua applicazione, rendendo esperibile l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
- Il consumatore finale che abbia pagato al fornitore un tributo indebitamente addebitato a titolo di rivalsa può agire direttamente contro il fornitore per la restituzione, salvo il successivo regresso di quest'ultimo verso l'Erario.
- La questione dell'eventuale contrasto eurounitario della disciplina interna non assume rilievo autonomo quando la norma sia già stata dichiarata illegittima costituzionalmente con effetti retroattivi, avendo tale pronuncia eliminato il fondamento del tributo.
- In tema di spese processuali, la condanna segue il criterio della soccombenza; la compensazione è eccezionale e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non è di regola censurabile per difetto di motivazione.
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