Cassazione Civile, Ordinanza n. 07764/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva chiesto il rimborso dell'IVA versata in relazione a un'operazione inizialmente fatturata come cessione di singoli cespiti, poi riqualificata dall'Amministrazione come cessione d'azienda soggetta a imposta di registro ed esente IVA. Dopo il recupero dell'imposta indebitamente detratta e dopo l'emissione dell'atto di liquidazione dell'imposta di registro, entrambi acquiesciti dalla società, residuava la questione del rimborso dell'IVA versata al cedente. La CTR aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società, valorizzando la neutralità dell'IVA e la legittimazione al rimborso della cessionaria. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione, perché la CTR non aveva esaminato il tema centrale della legittimazione al rimborso in presenza di impossibilità o eccessiva difficoltà di recupero presso il cedente; 2) violazione dell'art. 30-ter del d.P.R. 633/1972, perché la CTR aveva riconosciuto alla cessionaria una legittimazione al rimborso che, secondo l'Ufficio, spettava solo al cedente. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della CTR apparente perché non aveva affrontato il punto decisivo: se, in concreto, il recupero dell'IVA nei confronti del cedente fosse impossibile o eccessivamente difficile, circostanza che, secondo la giurisprudenza unionale richiamata, può consentire al cessionario di ottenere il rimborso dall'Erario. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. È stato altresì dichiarato assorbito il ricorso incidentale sulle spese. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame conformemente ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 61 d. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme alle norme sulla motivazione per denunciare il vizio di motivazione apparente della sentenza di merito
art. 36, comma 1, n. 4, d. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria
indicato come norma sulla necessaria motivazione della sentenza
richiamato in relazione all'obbligo motivazionale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come vizio denunciato per motivazione apparente/nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare la violazione dell'art. 30-ter del d.P.R. 633/1972
art. 30-ter d.P.R. n. 633 del 1972
evocato come norma che, secondo l'Agenzia, attribuirebbe la legittimazione al rimborso dell'IVA al cedente/prestatore
art. 15 d. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite
richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite
Sentenza CGUE 15 marzo 2007, causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken
stabilisce che, in assenza di disciplina unionale, i rimedi per il rimborso dell'IVA indebitamente prelevata sono regolati dal diritto interno, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività; il principio di effettività non osta a che solo il cedente/prestatore chieda il rimborso, ma se il recupero presso quest'ultimo è impossibile o eccessivamente difficile lo Stato deve approntare strumenti che consentano al destinatario di recuperare l'imposta
Sentenza CGUE 15 dicembre 2011, causa C-427/10, Banca Antoniana Popolare Veneta SpA
richiamata come conferma dell'orientamento Reemtsma
Sentenza CGUE 13 ottobre 2022, causa C-397/21
richiamata per ribadire che la normativa nazionale non può impedire al soggetto passivo destinatario del servizio di chiedere direttamente all'amministrazione il rimborso dell'IVA indebitamente fatturata quando il recupero presso il prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile, in assenza di frode o abuso
Massime di principio
- In materia di rimborso dell'IVA indebitamente fatturata, la legittimazione ordinaria può essere riservata al soggetto che ha versato l'imposta all'Erario; tuttavia, quando il recupero nei confronti del cedente/prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile, l'ordinamento deve consentire al destinatario di ottenere il ristoro, per rispettare il principio di effettività.
- Il giudice di merito, investito di una domanda di rimborso di IVA indebitamente corrisposta, deve affrontare in modo espresso e concreto il tema dell'impossibilità o eccessiva difficoltà di recupero dell'imposta presso il soggetto che l'ha fatturata e versata, non potendo limitarsi a formule generiche su neutralità dell'IVA o legittimazione astratta.
- La motivazione è apparente quando omette l'esame di un profilo di diritto e di fatto decisivo per la soluzione della controversia, specie se quel profilo è centrale alla luce della giurisprudenza unionale applicabile.
- La riqualificazione di un'operazione come cessione d'azienda, con conseguente assoggettamento a imposta di registro ed esclusione dell'IVA, impone di verificare separatamente gli effetti sui versamenti già effettuati e sui possibili rimedi restitutori tra le parti e verso l'Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07748/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07749/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07750/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07756/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07757/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07760/2023 del 17/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →