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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27964/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per Euro 323.230,00 in favore del creditore, a titolo di restituzione di un mutuo. I debitori hanno opposto il decreto sostenendo, tra l’altro, di avere già restituito Euro 109.000,00 e di non essere tenuti alla restituzione nei termini pretesi, anche in ragione della documentazione sottoscritta dal creditore e di un preteso giudicato penale sulla falsità di un giuramento decisorio. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione; la Corte d’appello ha rigettato l’appello, ritenendo irrilevante il giudicato penale invocato, non provata la restituzione della somma di Euro 109.000,00, corretta l’applicazione dell’art. 1817 c.c. con concessione di un termine di restituzione, e infondata la censura sulla mancata revoca del decreto ingiuntivo per asserita inesigibilità del credito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 1199, 2735, 2733, 2732 e 2697 c.c. per errata valutazione della portata di una quietanza apposta in calce a un documento del 11 giugno 2008 e per erronea distribuzione dell’onere della prova sulla restituzione di Euro 109.000,00; (2) violazione degli artt. 1817, 1282 e 653 c.p.c. per non avere la Corte revocato il decreto ingiuntivo pur avendo qualificato il rapporto come mutuo senza termine e pur avendo fissato un termine di restituzione di tre mesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato un difetto di autosufficienza, perché i ricorrenti non avevano riportato integralmente la sentenza di primo grado necessaria a verificare la doglianza, e comunque il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della Corte d’appello, che aveva escluso che il documento integrasse una quietanza liberatoria "causalizzata" e aveva ritenuto non assolto l’onere della prova della restituzione, gravante sui debitori quale fatto estintivo dell’obbligazione. Sul piano dell’art. 2697 c.c., la censura è stata reputata inammissibile perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove, non l’errata ripartizione dell’onere probatorio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché nuova e priva di autosufficienza: la questione prospettata in cassazione atteneva alla decorrenza degli interessi legali, non alla inesigibilità del credito; inoltre il termine di tre mesi ex art. 1817 c.c. era coperto da giudicato interno, non essendo stato impugnato in appello. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa dell’intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1199 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla quietanza, ma la Corte non ne ha tratto una diversa regola decisiva; il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 2735 c.c.

    invocato nel ricorso sulla valenza probatoria della scrittura/quietanza; censura non scrutinata nel merito per inammissibilità

  • art. 2733 c.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla prova della dichiarazione contenuta nel documento; motivo inammissibile

  • art. 2732 c.c.

    invocato dai ricorrenti sulla efficacia e contestazione della dichiarazione; motivo inammissibile

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice abbia ripartito erroneamente l’onere della prova; non è utilizzabile per contestare la valutazione delle prove o delle acquisizioni processuali

  • art. 1817 c.c.

    richiamato per la fissazione del termine di restituzione nel mutuo senza termine; la statuizione sul termine è stata ritenuta coperta da giudicato interno

  • art. 1282 c.c.

    invocato sulla decorrenza degli interessi legali, ma la questione è stata ritenuta nuova e comunque diversa da quella trattata in appello

  • art. 653 c.p.c.

    invocato in relazione alla revoca del decreto ingiuntivo; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non autosufficiente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale dedotto per entrambi i motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve consentire la comprensione della censura con la sola lettura del ricorso, riportando gli atti rilevanti quando il motivo si fonda su di essi

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza quando, per valutare la censura, sia necessario attingere ad atti o decisioni di merito non adeguatamente riprodotti nel ricorso.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente attribuito l’onere della prova; non può essere usata per contestare la mera valutazione del materiale probatorio o la credibilità degli elementi acquisiti.
  • Chi deduce l’avvenuta estinzione di un’obbligazione per pagamento ha l’onere di provarla, trattandosi di fatto estintivo del credito.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, ossia temi non trattati nei precedenti gradi di merito e non risultanti dalla sentenza impugnata, salvo che siano rilevabili d’ufficio.
  • La censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca una questione diversa da quella decisa, il motivo è inammissibile.
  • Una statuizione non impugnata in appello si consolida in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione in cassazione.
  • La quietanza o scrittura prodotta a dimostrazione del pagamento non è, di per sé, decisiva se il giudice di merito ne esclude la natura liberatoria e la parte onerata non fornisce prova completa del pagamento nei modi e tempi allegati.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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