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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18158/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Iuliucci impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per riciclaggio di un motociclo Honda SH 150 provento di furto, ritrovato in suo possesso con telaio contraffatto/illebile, targa e carta di circolazione di altro veicolo a lui intestato. Lamentava: (1) vizio di motivazione per presunta travisamento dell'atto di appello (la difesa aveva sostenuto che un meccanico avrebbe, a sua insaputa, montato un motore/telaio diverso e che il ricorrente era privo di dolo, avendo solo omesso la denuncia); (2) mancato esame della richiesta di qualificazione ex art. 648-bis, terzo comma (riguardo alla natura del reato presupposto, indicato nel capo come "furto" generico); (3) omessa motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 4 e del capoverso dell'art. 648 cod. pen., ritenuta applicabile anche al riciclaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi difformi dai parametri di ammissibilità ex art. 606 c.p.p. e manifestamente infondati: (i) la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto sussistente il dolo specifico per riciclaggio alla luce degli elementi probatori (veicolo provento di furto, telaio contraffatto, targa e carta di circolazione di altro veicolo di proprietà dell'imputato) e della giurisprudenza che considera la sostituzione/apposizione di targa di proprietà come comportamento idoneo a occultare la provenienza delittuosa; (ii) la rinnovazione dell'istruttoria richiesta non era necessaria né giustificata; (iii) l'attenuante invocata non risultava prospettata né provata nel capo di imputazione, che indicava genericamente "furto" senza specificare modalità o aggravanti, per cui non poteva riconoscersi il trattamento attenuante; (iv) l'interpretazione richiesta circa l'applicabilità di altre parti dell'art. 648 al 648-bis è infondata, poiché l'art. 648-bis rinvia solo all'ultimo comma di art. 648. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Riferito come norma del reato di riciclaggio: la Corte ha ritenuto necessario il dolo specifico e ha precisato che l'art. 648-bis richiama soltanto l'ultimo comma dell'art. 648 per le attenuanti; non si estendono automaticamente altre disposizioni del capoverso di art. 648.

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle attenuanti del reato presupposto (furto). La Corte ha osservato che, poiché l'imputazione indicava genericamente "furto", non risultava provata la sussistenza delle modalità necessarie per il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'ultimo comma.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che delimita le censure ammissibili in cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che si discostano dai parametri di legittimità previsti da questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 97 d.lgs. 285/1992

    Richiamato nella motivazione di giurisprudenza: la targa identifica l'intestatario del certificato di circolazione e la sua sostituzione può ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, Sent. n. 39702/2018, Gallo)

    «integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente»

    La Corte ha fatto riferimento a questo principio per ritenere che l'apposizione di una targa di proprietà dell'imputato su un veicolo provento di furto costituisce elemento indiziario di piena consapevolezza dell'illecita provenienza e dunque del dolo necessario per il reato di riciclaggio.

Massime di principio

  • Il possesso di un veicolo provento di furto con telaio contraffatto/illebile e con targa/carta di circolazione di altro veicolo intestato all'imputato è un forte indizio di dolo per il reato di riciclaggio: la sostituzione o l'apposizione di targa per ostacolare l'identificazione costituisce condotta tipica del riciclaggio.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti collegate al reato presupposto (es. attenuante dell'ultimo comma dell'art. 648), occorre che il capo di imputazione e le prove consentano di precisare la natura e le modalità del reato presupposto; una indicazione generica di "furto" può impedire il riconoscimento dell'attenuante.
  • In appello la rinnovazione dell'istruttoria è un rimedio eccezionale: il giudice di appello può esimersi da riaprire l'istruttoria se ritiene gli atti di primo grado completi; la richiesta difensiva di nuovi esami deve essere adeguatamente specificata e giustificata.
  • In cassazione i motivi devono rispettare i parametri di cui all'art. 606 c.p.p.; censure che si riducono a contestazioni di merito o che sono manifestamente infondate saranno dichiarate inammissibili.
  • Se un motivo di appello è manifestamente infondato e il suo accoglimento non comporterebbe un vantaggio processuale, la sua omissione in sede di appello può rendere privo d'interesse il ricorso in cassazione.
  • La presentazione di una plausibile spiegazione alternativa (es. intervento di un "meccanico" a insaputa dell'imputato) richiede elementi concreti e prove probatorie: mere ipotesi non giustificano la riforma della decisione se contrastano con elementi oggettivi probatori.

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