Cassazione Civile, Ordinanza n. 35053/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo solidale contro tre fideiussori di una società per somme dovute in relazione a un finanziamento concesso alla società. Due fideiussori avevano proposto opposizione e poi appello, deducendo, in sintesi: 1) violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. perché la Corte d'appello aveva ritenuto irrilevante la contestazione sulla sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dell'amministratore unico della società garantita, sul presupposto che la sottoscrizione provenisse da un terzo rispetto al giudizio; 2) omesso esame e motivazione illogica in relazione alla c.t.u. grafologica, con richiesta di rinnovazione della consulenza; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese. Il ricorrente principale era uno dei fideiussori; l'altra coobbligata aveva rinunciato al ricorso, con estinzione del giudizio limitatamente al suo rapporto processuale. La Corte di cassazione ha ritenuto che il contratto di finanziamento, provenendo dalla società e non dal fideiussore personalmente, potesse essere liberamente valutato nei confronti di quest'ultimo, con la conseguenza che il suo disconoscimento aveva valore meramente indiziario. Ha inoltre affermato che le censure contro la c.t.u. e contro la valutazione delle presunzioni erano inammissibili perché dirette, in sostanza, a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e non a denunciare un vero vizio di legittimità. È stata ritenuta inammissibile anche la censura autonoma sulle spese. Il ricorso del fideiussore è stato quindi rigettato; per la co-ricorrente rinunciante il giudizio è stato dichiarato estinto limitatamente al suo rapporto processuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del fideiussore rimasto in causa, confermando la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo e poi l'appello. Ha inoltre mantenuto a suo carico le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. Per la co-ricorrente che aveva rinunciato, il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto limitatamente al rapporto processuale con la banca. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui pretendeva l'applicazione del disconoscimento ex artt. 214-215 c.p.c. a una scrittura proveniente da un terzo rispetto al giudizio; ha giudicato inammissibili le doglianze sulla c.t.u. grafologica, perché formulate come dissenso di merito e non come censura di un fatto storico decisivo omesso; ha infine reputato priva di autonoma consistenza la censura sulle spese.
Norme richiamate
norma richiamata per indicare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori
l'onere di disconoscimento della scrittura privata presuppone che il documento sia prodotto contro la parte da cui proviene o da soggetto che la rappresenti; non opera quando la scrittura provenga da terzo
la scrittura privata si ha per riconosciuta se non viene disconosciuta nei casi e nei termini previsti; la disciplina presuppone la provenienza del documento dalla parte contro cui è prodotto
richiamato per escludere l'irrilevanza della mancata verificazione rispetto a scritture provenienti da terzi
le presunzioni semplici sono valutate dal giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un vizio di sussunzione o un ragionamento manifestamente illogico
gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; il relativo apprezzamento resta di merito salvo errori di sussunzione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rubrica dei motivi di violazione di legge, utilizzata per il primo e il terzo motivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo applicabile, consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mero dissenso sulla consulenza tecnica o sulla motivazione
richiamato per la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio
le spese seguono la soccombenza; la censura proposta era priva di autonoma consistenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente
Massime di principio
- Il disconoscimento di una scrittura privata ex artt. 214 e 215 c.p.c. presuppone che il documento sia prodotto contro la parte da cui proviene; se la scrittura proviene da un terzo, essa è liberamente contestabile e il suo valore resta indiziario.
- La sottoscrizione di un documento da parte di un soggetto in qualità di rappresentante di una società non rende quel documento imputabile a lui personalmente ai fini del disconoscimento processuale, poiché la persona fisica e la società conservano distinta soggettività.
- Le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non sono soggette alla disciplina del disconoscimento e della verificazione propria delle scritture tra parti; il giudice può valutarle come elementi di prova atipica insieme agli altri riscontri.
- In cassazione non è consentito trasformare la critica alla consulenza tecnica d'ufficio in un riesame del merito: il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il dissenso tecnico-scientifico sulla perizia.
- La censura sulle presunzioni semplici è ammissibile in legittimità solo se denuncia un errore di sussunzione dei fatti nei parametri di gravità, precisione e concordanza o un ragionamento manifestamente illogico; non basta contrapporre una diversa lettura degli indizi.
- Una doglianza sulle spese di lite è inammissibile quando non ha autonoma consistenza rispetto alle altre censure e si risolve in una critica derivata dell'esito complessivo della controversia.
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