Cassazione Civile, Ordinanza n. 18527/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini tra il fondo dei ricorrenti, sito in località Laurito in Positano, e i fondi confinanti riconducibili al demanio marittimo e al demanio fluviale in prossimità della foce del torrente Laurito. Il Tribunale di Salerno aveva accertato uno sconfinamento a carico dei proprietari privati per 61 mq in danno del demanio marittimo e per 14 mq in danno del demanio fluviale; la Corte d'appello di Salerno aveva confermato la decisione, respingendo anche la domanda di cessazione della materia del contendere relativa al demanio fluviale. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) omesso/erroneo rigetto della cessazione della materia del contendere, sostenendo che avevano acquistato dall'Agenzia del demanio l'area fluviale oggetto di contestazione e che atti amministrativi successivi attestavano la proprietà o concessione in loro favore, con dedotta violazione degli artt. 100, 112 e 116 c.p.c.; 2) erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello relativo allo sconfinamento nel demanio marittimo, assumendo che la riproposizione delle difese già svolte in primo grado fosse sufficiente a integrare critica alla sentenza; 3) violazione dell'art. 950 c.c. per avere la Corte territoriale aderito a una consulenza tecnica che, a dire dei ricorrenti, si fondava solo sulle risultanze catastali, di valore meramente residuale; 4) ulteriore violazione dell'art. 950 c.c. per non avere considerato titoli privati, atti amministrativi e concessori che, secondo i ricorrenti, avrebbero escluso l'occupazione di bene demaniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze documentali e per censurare apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che l'appello era stato correttamente dichiarato in parte inammissibile poiché non si confrontava specificamente con le ragioni della sentenza di primo grado. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancata difesa delle amministrazioni intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
I motivi che sollecitano una rivalutazione del merito o delle risultanze documentali esulano dal giudizio di legittimità; il controllo di cassazione non consente una nuova valutazione dei fatti se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta cessazione della materia del contendere, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta mancata considerazione degli effetti degli atti sopravvenuti; la Corte ha escluso il vizio perché la questione richiedeva prova della coincidenza tra i beni.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.
Nel regolamento di confini la determinazione del limite non può essere censurata in cassazione mediante una diversa lettura dei titoli e delle risultanze tecniche; la doglianza è inammissibile se tende a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, dei documenti o delle risultanze peritali, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Chi invoca la cessazione della materia del contendere deve dimostrare in modo pieno e specifico il fatto sopravvenuto idoneo a eliminare la controversia, non essendo sufficiente la mera produzione di atti astrattamente favorevoli se non è provata la loro pertinenza esatta ai beni controversi.
- Nel regolamento di confini, la critica alla consulenza tecnica e alla valutazione dei titoli deve confrontarsi con la concreta motivazione del giudice di merito; in cassazione non è ammessa una semplice contrapposizione di una diversa ricostruzione fattuale.
- L'appello è inammissibile quando si limita a riprodurre difese già svolte senza specificamente confutare le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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