Cassazione Civile, Ordinanza n. 00360/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale che aveva approvato e ripartito tra i condomini una spesa per assistenza legale sostenuta dal condominio in un giudizio in cui esso era stato convenuto. Il Tribunale aveva accolto l'impugnazione di un singolo condomino, ritenendo che, poiché in quel precedente giudizio la condomina si era costituita e difesa in proprio, separando la propria posizione da quella del condominio, fosse venuto meno il rapporto di rappresentanza del difensore del condominio nei suoi confronti e quindi il relativo compenso non potesse esserle addebitato. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione altri condomini del medesimo stabile, mentre la controparte ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno anche contestato la validità della procura alle liti avversaria, eccezione che la Corte ha disatteso richiamando il principio secondo cui la procura apposta su foglio separato materialmente congiunto all'atto soddisfa il requisito della specialità per il ricorso per cassazione, salvo evidente non riferibilità al giudizio di cassazione. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che i ricorrenti, in quanto singoli condomini, non erano legittimati a proporre autonomamente il ricorso avverso la sentenza resa in una lite concernente la ripartizione di spese condominiali, in cui la legittimazione passiva e il potere di impugnazione spettano all'amministratore del condominio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Dopo avere respinto l'eccezione di nullità della procura alle liti, ha affermato che nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni assembleari relative alla ripartizione di spese per cose e servizi comuni, la legittimazione passiva e il correlato potere di proporre impugnazione spettano all'amministratore del condominio; i singoli condomini non possono quindi impugnare autonomamente la sentenza resa contro il condominio, salvo il diverso caso in cui sia in discussione un diritto individuale sulle parti comuni. È stata inoltre disposta la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione è soddisfatto anche quando la procura sia apposta su foglio separato materialmente congiunto all'atto, purché non risulti in modo evidente la sua non riferibilità al giudizio di cassazione.
È richiamato solo come titolo della difesa personale della controricorrente; non è oggetto di specifica applicazione decisoria nel provvedimento.
Non è espressamente applicato nella motivazione decisoria; non emerge una statuizione sul riparto dell'onere della prova.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie condominiali aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere relative alla ripartizione di spese per beni o servizi comuni, la legittimazione passiva spetta all'amministratore del condominio; ne consegue che il potere di impugnare la sentenza resa nel giudizio compete al medesimo soggetto, non ai singoli condomini.
- Il singolo condomino può assumere autonoma legittimazione processuale solo quando la lite investa un suo diritto individuale sulle parti comuni, distinto dalla posizione del condominio come ente di gestione; in mancanza, l'impugnazione proposta individualmente è inammissibile.
- La procura alle liti per il ricorso per cassazione è valida se apposta su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, anche senza espresso richiamo al provvedimento impugnato, salvo che dal testo risulti in modo inequivoco la sua estraneità al giudizio di legittimità.
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