Cassazione Penale, Sentenza n. 25987/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Limone impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma (sezione riesame) che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari per il reato di associazione finalizzata a estorsioni, usura, riciclaggio, autoriciclaggio e reati connessi (artt. 416 e 416-bis.1 c.p. e altri capi), contestando l'esistenza dell'attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente deduce che dopo il 2018 non vi sono movimentazioni di denaro significative, che ha intrapreso una nuova attività lecita nel 2024 e che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. non si attaglia alle sue condotte, perciò la misura sarebbe ingiustificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a rimettere il merito della valutazione delle esigenze cautelari e non a denunciare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; ha confermato la validità del ragionamento del Tribunale del riesame, che aveva ritenuto non superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p., sulla base di elementi quali la vicinanza e coabitazione con il capo Pezzella, la percezione di uno stipendio fisso, la partecipazione a riunioni organizzative, numerose segnalazioni di operazioni sospette nel periodo 2020-2023 e intercettazioni indicative del perdurare dell'attività (es. "noi comandiamo anche dalla galera"). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8
Richiama la disciplina sul trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; utilizzata per il procedimento di trattazione del ricorso.
Successiva disposizione normativa rilevante per il contraddittorio scritto nel procedimento cautelare; richiamata come quadro procedurale.
Norma che definisce l'associazione per delinquere, reato contestato al Limone come capo 1) dell'imputazione.
Aggravante collegata a finalità di agevolazione di clan mafiosi; la sua applicazione ha determinato, secondo il Tribunale, l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.
Concorso di persone nel reato; norma indicata tra i capi contestati (per es. in relazione a 648-bis e 416-bis.1).
Reato di riciclaggio, contestato al Limone in alcuni capi d'imputazione.
Codice di procedura penale, art. 275 comma 3
Prevede una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in presenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse superata dagli elementi offerti dal ricorrente.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Regolamento esecuzione cod. proc. pen., art. 28
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
Massime di principio
- In Cassazione i ricorsi contro provvedimenti cautelari sono ammissibili solo se censurano violazioni specifiche di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un semplice rinnovato apprezzamento del merito o una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto.
- L'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. determina l'operatività della presunzione ex art. 275, comma 3 c.p.p. in favore dell'esistenza delle esigenze cautelari; tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti, specifici e logicamente idonei a escludere il pericolo di reiterazione.
- Elementi quali la coabitazione e rapporto fiduciario con il capo, la percezione di compensi fissi dal sodalizio, la partecipazione a riunioni organizzative, segnalazioni di operazioni sospette anche successive al periodo formale di commissione dei reati, e intercettazioni che dimostrano capacità di comando anche da carcere, sono idonei a fondare la valutazione di attualità del pericolo di reiterazione.
- La mera acquisizione di una nuova licenza o l'avvio di un'attività lecita non è di per sé sufficiente a escludere esigenze cautelari se permangono elementi indizianti di rapporti e condotte illecite o strumenti (società, c.d. fittizie) ancora attivi.
- La detenzione di altri associati non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione; devono essere valutate concrete circostanze che dimostrino l'impossibilità dell'esercizio di potere o contatti in grado di garantire la prosecuzione dell'attività illecita.
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