Cassazione Penale, Ordinanza n. 11857/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di esecuzione il soggetto condannato ha chiesto l'applicazione della disciplina del concorso formale/continuazione ex art. 81 c.p., ottenendo dal GIP del Tribunale di Treviso una rideterminazione della pena finale in anni due e mesi due di reclusione ed euro 6.800,00 di multa. Ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, specificamente in relazione all'aumento di pena di mesi 9 applicato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Sosteneva, in sostanza, che l'incremento fosse illegittimo o comunque insufficientemente motivato. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché il provvedimento impugnato aveva richiamato le caratteristiche delle violazioni, delle condotte e i criteri già adottati dal giudice di merito, mostrando di avere esercitato il potere discrezionale in modo congruamente motivato e nel rispetto del principio di proporzionalità; le doglianze miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e perché, nella sostanza, tendeva a sollecitare una diversa lettura delle risultanze e del giudizio discrezionale sulla quantificazione dell'aumento di pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
norma applicata dal giudice dell'esecuzione per rideterminare la pena in base al criterio del reato continuato/concorso formale; il ricorso contestava l'entità dell'aumento di pena
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
reato per il quale era stato applicato l'aumento di mesi 9 oggetto di censura
richiamato quale parametro del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena
richiamato quale parametro per la valutazione della gravità del fatto e della personalità ai fini della commisurazione della pena
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura sulla quantificazione dell'aumento di pena è inammissibile quando la decisione impugnata dia conto, in modo non apparente, dei criteri seguiti e della proporzionalità del trattamento sanzionatorio.
- Il sindacato della Corte di cassazione non può tradursi in una rivalutazione del merito o nella sostituzione di una diversa opzione discrezionale del giudice di merito, ove quest'ultimo abbia motivato adeguatamente.
- Quando il giudice applica la disciplina del reato continuato o del concorso formale in fase esecutiva, la determinazione dell'aumento per ciascun reato resta ancorata ai parametri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e, se motivata in modo congruo, non è censurabile come violazione di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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