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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11857/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di esecuzione il soggetto condannato ha chiesto l'applicazione della disciplina del concorso formale/continuazione ex art. 81 c.p., ottenendo dal GIP del Tribunale di Treviso una rideterminazione della pena finale in anni due e mesi due di reclusione ed euro 6.800,00 di multa. Ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, specificamente in relazione all'aumento di pena di mesi 9 applicato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Sosteneva, in sostanza, che l'incremento fosse illegittimo o comunque insufficientemente motivato. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché il provvedimento impugnato aveva richiamato le caratteristiche delle violazioni, delle condotte e i criteri già adottati dal giudice di merito, mostrando di avere esercitato il potere discrezionale in modo congruamente motivato e nel rispetto del principio di proporzionalità; le doglianze miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e perché, nella sostanza, tendeva a sollecitare una diversa lettura delle risultanze e del giudizio discrezionale sulla quantificazione dell'aumento di pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    norma applicata dal giudice dell'esecuzione per rideterminare la pena in base al criterio del reato continuato/concorso formale; il ricorso contestava l'entità dell'aumento di pena

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    reato per il quale era stato applicato l'aumento di mesi 9 oggetto di censura

  • art. 132 c.p.

    richiamato quale parametro del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro per la valutazione della gravità del fatto e della personalità ai fini della commisurazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura sulla quantificazione dell'aumento di pena è inammissibile quando la decisione impugnata dia conto, in modo non apparente, dei criteri seguiti e della proporzionalità del trattamento sanzionatorio.
  • Il sindacato della Corte di cassazione non può tradursi in una rivalutazione del merito o nella sostituzione di una diversa opzione discrezionale del giudice di merito, ove quest'ultimo abbia motivato adeguatamente.
  • Quando il giudice applica la disciplina del reato continuato o del concorso formale in fase esecutiva, la determinazione dell'aumento per ciascun reato resta ancorata ai parametri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e, se motivata in modo congruo, non è censurabile come violazione di legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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