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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31814/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001. In primo grado il consigliere delegato della Corte d’Appello aveva liquidato in favore della parte privata un indennizzo di euro 1.750,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale. La parte privata aveva proposto opposizione limitatamente alla decorrenza degli interessi, sostenendo che dovessero decorrere dalla domanda originaria di equa riparazione. La Corte d’Appello, in composizione collegiale, aveva accolto l’opposizione, rideterminato l’indennizzo in euro 1.947,86 e condannato il Ministero a rifondere le spese del giudizio, liquidandole in euro 337,00 per competenze oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto due motivi: 1) violazione delle norme sulle spese processuali e sui parametri forensi per non avere la Corte d’Appello liquidato distintamente i compensi per fasi; 2) violazione delle norme sull’equa riparazione e sui parametri forensi per avere liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari, sostenendo che l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 non fosse un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase del medesimo procedimento e che, quindi, le spese dovessero essere calcolate sull’intera vicenda processuale secondo lo scaglione corretto e i minimi del d.m. n. 147 del 2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il procedimento camerale di equa riparazione ha natura contenziosa e che, per la liquidazione dei compensi, si applicano i parametri forensi vigenti al momento della conclusione dell’attività professionale; ha inoltre ribadito che l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001 costituisce una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, ma che, quando sia proposta dalla parte privata ed accolga la pretesa, le spese vanno liquidate secondo la soccombenza sull’intera vicenda, con applicazione dei minimi tariffari vigenti. Nel caso concreto, la somma di euro 337,00 è stata ritenuta non conforme sia perché non articolata per fasi, sia perché inferiore ai minimi risultanti dallo scaglione applicabile (euro 1.101,00 - 5.200,00), che avrebbero condotto a un importo complessivo di euro 1.458,00. Per tali ragioni il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla soccombenza e sulla liquidazione delle spese processuali.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato per il criterio di determinazione del compenso professionale e il rispetto dei parametri.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Applicato quale disciplina generale dei parametri forensi per la liquidazione dei compensi, con necessità di considerare le fasi e i criteri dell’attività professionale.

  • d.m. n. 37 del 2018

    Richiamato tra le norme sui parametri forensi.

  • d.m. n. 147 del 2022

    Applicato come modifica del d.m. n. 55 del 2014, con operatività per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e con permanenza dell’inderogabilità dei minimi tariffari in assenza di diversa convenzione.

  • art. 4, punto 5, d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato per il criterio di liquidazione per fasi della prestazione professionale.

  • art. 5-ter l. n. 89 del 2001

    Qualificato come fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento e non come autonomo giudizio di impugnazione del decreto.

  • l. n. 89 del 2001

    Richiamata come disciplina del procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, la fase di opposizione ex art. 5-ter non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento.
  • Quando l’opposizione proposta dalla parte privata è accolta, la liquidazione delle spese va effettuata secondo il criterio della soccombenza sull’intera vicenda processuale.
  • Le spese processuali devono essere liquidate applicando i parametri forensi vigenti al momento della conclusione dell’attività professionale, anche se la prestazione è iniziata prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale.
  • La liquidazione giudiziale dei compensi deve avvenire distinguendo le singole fasi dell’attività difensiva, così da consentire il controllo della correttezza dei parametri applicati.
  • Le modifiche introdotte dal d.m. n. 147 del 2022 al d.m. n. 55 del 2014 non hanno eliminato l’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, in assenza di diversa convenzione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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