Cassazione Civile, Ordinanza n. 31543/2021 del 03/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva proceduto alla revisione del classamento di tre unità immobiliari di sua proprietà, attribuendo una nuova rendita ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. Con il primo motivo ha denunciato omessa pronuncia sull'istanza di disapplicazione di delibere consiliari del Comune di Roma Capitale, ritenute adottate in difetto di potere e oltre i termini previsti dal D.P.R. n. 138/1998. Con il secondo, terzo e quarto motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di legge, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato la revisione del classamento come procedura standardizzata e avesse omesso di verificare la concreta incidenza delle caratteristiche specifiche delle singole unità immobiliari, del fabbricato e della microzona sulla nuova attribuzione di rendita, limitandosi a richiamare elementi generici come il mutamento del tessuto urbano e la riqualificazione della zona.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento catastale. Ha inoltre compensato integralmente le spese di merito e di legittimità, richiamando il consolidamento progressivo della giurisprudenza sulla materia.
Norme richiamate
Consente alla parte di stare in giudizio personalmente, circostanza richiamata nella qualificazione processuale del ricorrente.
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
La revisione parziale del classamento per microzone è subordinata al presupposto dello scostamento significativo tra valori medi, ma non è sottratta ai criteri ordinari di motivazione e valutazione concreta del singolo immobile.
La procedura di revisione del classamento resta soggetta alle regole generali dettate per il classamento, con limitazione della discrezionalità amministrativa.
art. 3, comma 154, lett. e), L. n. 662/1996
Nel classamento devono essere considerati, nel medesimo contesto cronologico, i caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona, che incidono complessivamente sulla qualificazione dell'immobile.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 311, comma 335, L. n. 311/2004
Norma richiamata nell'atto impositivo per la revisione del classamento in relazione a specifiche microzone.
Massime di principio
- La revisione parziale del classamento catastale per microzone non è una procedura meramente standardizzata o automatica: richiede comunque la considerazione delle caratteristiche concrete del singolo immobile, del fabbricato e del contesto urbano e ambientale in cui esso insiste.
- L'avviso di riclassamento non è sufficientemente motivato se si limita a richiamare in modo generico lo scostamento tra valori medi della microzona e quelli dell'insieme comunale, senza indicare gli elementi specifici che giustificano il diverso classamento della singola unità immobiliare.
- Quando il giudice di merito accerta che la motivazione dell'atto catastale è solo apparente o fondata su elementi generici, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Nell'ambito della revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il requisito del presupposto statistico della microzona non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivazione specifica e puntuale nei confronti del contribuente.
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