Cassazione Civile, Ordinanza n. 32358/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di una sentenza che aveva riconosciuto a un lavoratore, già dipendente della società, il diritto di essere riassunto dallo stesso datore di lavoro con decorrenza dal 22.6.2001 in forza di un patto di prelazione previsto da un accordo sindacale del 4.6.1998. La società si opponeva al precetto intimato dal lavoratore, sostenendo di avere spontaneamente eseguito il giudicato con un'offerta di riassunzione; il lavoratore, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per la tardiva riassunzione. La Corte d'appello ha rigettato l'appello del lavoratore, ha ritenuto prescritti i danni maturati nel decennio anteriore alla domanda riconvenzionale e, per il residuo, ha escluso la prova di un danno economico, biologico e professionale. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo e mancato deposito del provvedimento fuori udienza nel rito emergenziale; violazione delle regole sull'onere della prova e dei poteri ufficiosi del giudice del lavoro; nullità e erroneità della CTU per uso di documenti ritenuti tardivi; omesso esame del diritto al premio di partecipazione per gli anni successivi al 1999; omesso esame degli atti interruttivi della prescrizione; errata affermazione dell'avvenuta spontanea esecuzione del giudicato e inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il sesto, ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quarto, e ha accolto il quinto motivo relativo alla prescrizione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, affinché riesamini la domanda risarcitoria tenendo conto delle diffide prodotte dal lavoratore per verificare se integrino atti interruttivi della prescrizione; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza, ma la Corte esclude la nullità perché il dispositivo fu validamente depositato telematicamente ai sensi della disciplina emergenziale.
la Corte ritiene che, nel regime emergenziale, la decisione possa essere assunta con trattazione scritta e successivo deposito fuori udienza del provvedimento, equipollente alla lettura in udienza del dispositivo.
conversione del d.l. n. 18/2020 richiamata per la disciplina delle udienze civili da remoto o tramite note scritte.
primo comma, secondo periodo; secondo comma
richiamato sia per l'equipollenza del deposito telematico alla lettura del dispositivo nel rito del lavoro, sia in relazione ai poteri istruttori e ai limiti delle nuove produzioni.
invocato dal ricorrente per sostenere il dovere del giudice del lavoro di attivarsi d'ufficio, ma la censura resta assorbita o infondata nei limiti esaminati.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento.
richiamato per censurare asseriti vizi motivazionali; la Corte esclude il vizio nei punti scrutinati e ne dichiara inammissibile una parte per impropria commistione con il vizio ex art. 360, n. 5.
la Corte distingue tra errori di diritto, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi, dichiarando inammissibile la censura sul giudicato e accogliendo solo quella sull'omesso esame degli atti interruttivi.
la Corte applica la preclusione da doppia conforme al motivo ex art. 360, n. 5, per la parte relativa all'affermazione dell'esecuzione spontanea del giudicato, ma esclude che operi sulla domanda risarcitoria perché le decisioni di merito non sono conformi su quel punto.
richiamato in tema di giudicato esterno: il ricorrente avrebbe dovuto specificare il precetto sostanziale violato e il punto del giudicato asseritamente male interpretato; in difetto la censura è inammissibile.
la Corte esige specifica indicazione del precetto violato e del contenuto del giudicato o degli atti rilevanti, pena inammissibilità del motivo.
richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
comma primo; comma quarto
la Corte osserva che la prescrizione può essere interrotta sia da atti giudiziali sia da diffide stragiudiziali, e censura l'omesso esame delle diffide prodotte; la domanda riconvenzionale era stata considerata dalla Corte territoriale come unico atto interruttivo.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo e al dovere di motivazione, ma non fonda l'accoglimento dei motivi scrutinati.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo, senza autonoma incidenza decisoria nella motivazione della Corte.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la decisione può essere validamente assunta con modalità telematiche previste dalla normativa emergenziale, e il deposito del dispositivo fuori udienza equivale, ai fini della validità della pronuncia, alla lettura in udienza quando la disciplina speciale lo consenta.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse; la sola aggiunta di argomentazioni non esclude la conformità sostanziale.
- La censura che investe l'interpretazione del giudicato esterno richiede specifica indicazione del precetto sostanziale violato e del punto del giudicato asseritamente male interpretato; altrimenti il motivo è inammissibile perché si risolve in una diversa lettura del materiale processuale.
- L'eccezione di prescrizione può essere interrotta anche da diffide stragiudiziali ritualmente prodotte in giudizio; se il giudice omette di esaminarle, sussiste vizio per omesso esame di un fatto decisivo, quando tali atti siano potenzialmente idonei a spostare il termine prescrizionale e a incidere sull'intera quantificazione del danno.
- Quando la domanda riguarda il risarcimento del danno per mancata o tardiva esecuzione di un obbligo di riassunzione, la verifica del pregiudizio e della sua quantificazione deve confrontare i trattamenti economici in concreto percepiti e quelli che sarebbero spettati in esecuzione tempestiva dell'obbligo, distinguendo il piano del risarcimento da quello delle sole differenze retributive.
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