Cassazione Penale, Sentenza n. 38028/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e mancata motivazione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente contestava la scelta della Corte di Appello di confermare una pena base superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione e di non riconoscere le attenuanti generiche nonostante lo stato di incensuratezza, l'opzione per il rito abbreviato e la ricostruzione difensiva dei fatti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse adeguatamente motivato il rifiuto delle attenuanti e la fissazione della pena al di sopra del minimo, in considerazione dell'ingente quantitativo di stupefacente (kg 29,314 di marijuana) e dell'assenza di elementi di ulteriore mitigazione diversi dalla mera incensuratezza. La Cassazione ha inoltre confermato che la scelta del rito abbreviato non costituisce di per sé elemento di mitigazione. Non è stata disposta eliminazione delle pene accessorie in capo al ricorrente (era stata applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola la responsabilità per il concorso di persone nel reato; utilizzata per configurare la partecipazione del ricorrente al reato in concorso con altro
art. 73 d.P.R. 30 maggio 1990 n. 309
Disciplina i reati in materia di stupefacenti; norma sulla quale si fonda l'accusa di illecita detenzione di sostanza stupefacente
Riferimento al provvedimento impugnato (sentenza di primo grado confermata in appello) nell'ambito del procedimento penale
Elenca i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare specificamente quali criteri oggettivi e soggettivi siano stati ritenuti rilevanti quando si discosta dal minimo edittale
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha sottolineato che la valutazione delle attenuanti è un giudizio di fatto insindacabile in Cassazione purché motivato non contraddittoriamente
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Il giudice che si discosta dal minimo edittale deve motivare in modo specifico quali criteri dell'art. 133 cod. pen. giustifichino l'aumento: semplice richiamo generico alla gravità non è sufficiente se privo di elementi concreti, ma un notevole quantitativo di stupefacente è elemento concreto idoneo a giustificare una pena superiore
- La valutazione della riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito: la Corte di legittimità verifica solo la presenza di motivazione non contraddittoria e che abbia indicato gli elementi considerati rilevanti
- La mera incensuratezza e la scelta del rito abbreviato non costituiscono automaticamente elementi sufficienti per ottenere significative mitigazioni della pena; il difensore deve allegare e dimostrare elementi concreti e specifici di ulteriore mitigazione
- In sede di Cassazione i motivi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Le pene accessorie vengono eliminate solo se ritenute illegali o erroneamente applicate; la sussistenza e la gravità della pena principale (es. superiorità a tre anni) possono legittimare l'applicazione di accessori come l'interdizione dai pubblici uffici
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