Cassazione Civile, Ordinanza n. 03344/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria a una domanda di rimborso IRPEF proposta da un ex dipendente di Trenitalia, relativa alle ritenute operate nel febbraio 2002 su somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo a seguito di cessazione volontaria del rapporto di lavoro avvenuta il 30 dicembre 2001. La CTR aveva accolto la pretesa del contribuente ritenendo tempestiva l'istanza di rimborso, perché il termine per chiederlo doveva decorrere dalla data delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che avevano dichiarato la contrarietà della disciplina interna al diritto UE. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che il termine decadenziale per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento/ritenuta e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia; nel caso concreto, l'istanza del 2009 era quindi tardiva rispetto alla ritenuta effettuata nel 2002.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni Unite e da successive pronunce, secondo cui il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 decorre dalla data del versamento o della ritenuta, anche quando l'indebito sia emerso solo in seguito a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che abbia dichiarato la disciplina interna incompatibile con il diritto UE. Ha escluso che possa farsi riferimento all'overruling per spostare la decorrenza del termine, trattandosi di regola sostanziale e non processuale, e perché prevale l'esigenza di certezza dei rapporti tributari. Accogliendo il ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
termine di decadenza per l'esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso
il termine per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento o della ritenuta, non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia che dichiari incompatibile la norma interna con il diritto UE
richiamato come base della domanda di rimborso relativa all'incentivo all'esodo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata come parametro della dedotta violazione di legge nel ricorso
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- In materia di rimborso di imposte sui redditi, il termine decadenziale per proporre l'istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 decorre dalla data del versamento o della ritenuta, anche se l'indebito dipende da una successiva pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea che dichiari la norma interna incompatibile con il diritto UE.
- La retroattività della sentenza della Corte di giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti: se alla data della domanda il termine di decadenza è già spirato, il diritto al rimborso non è più azionabile.
- I principi elaborati in tema di overruling non valgono a differire la decorrenza di un termine decadenziale sostanziale in materia tributaria, perché tali principi operano sul piano processuale e non possono prevalere sull'esigenza di certezza dei rapporti fiscali.
- Quando il fatto storico rilevante è pacifico e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.
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