Cassazione Civile, Ordinanza n. 42043/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta in favore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione contro il diniego di liquidazione ritenendo che, ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, il decreto di pagamento dovesse essere emesso contestualmente al provvedimento che chiude la fase processuale e che, poiché l'istanza era stata presentata successivamente, il giudice avesse ormai perso la potestas iudicandi. Con l'unico motivo di ricorso il difensore ha denunciato la violazione dell'art. 83, comma 3-bis, sostenendo che la norma non prevede alcuna decadenza per il deposito successivo dell'istanza di liquidazione e che il richiamo alla contestualità dell'emissione del decreto costituirebbe una mera regola ordinatoria, non sanzionata da nullità o decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione in un momento successivo alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase. La previsione dell'art. 83, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui il decreto di pagamento va emesso contestualmente alla pronuncia, ha natura acceleratoria e sollecitatoria della procedura di liquidazione, ma non introduce un termine perentorio a carico del professionista. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis
La previsione della contestualità del decreto di pagamento rispetto alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase processuale ha funzione acceleratoria e non comporta decadenza per il difensore che presenti l'istanza successivamente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato il parametro processuale evocato per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice di merito.
L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 738
La lettura coordinata della modifica legislativa è stata utilizzata per ricavare, in contrasto, l'espressa previsione di decadenza solo per l'ausiliario del giudice, non per il difensore.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la previsione che il decreto di pagamento sia emesso contestualmente al provvedimento definitorio della fase non integra, di per sé, un termine di decadenza per il difensore.
- La tardiva presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso da parte del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato non comporta improcedibilità o perdita del diritto alla liquidazione, in mancanza di una espressa sanzione decadenziale.
- Quando la legge intende subordinare l'istanza di liquidazione a un termine perentorio, lo dice espressamente; l'assenza di una previsione analoga per il difensore esclude che il termine sia da considerarsi decadenziale per via interpretativa.
- Le norme sulla liquidazione dei compensi nel patrocinio gratuito vanno interpretate in senso funzionale alla sollecita definizione del procedimento, ma senza comprimere il diritto del professionista alla liquidazione in difetto di una chiara previsione di decadenza.
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