Cassazione Civile, Ordinanza n. 16780/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione di opere edili. L'appaltatore aveva chiesto il pagamento del residuo prezzo; il tribunale aveva riconosciuto solo una parte del credito, tenendo conto degli acconti versati dalla committente e del valore delle opere risultante da operazioni peritali in un accertamento tecnico preventivo, nonché aveva accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi sollevata dall'appaltatore. In appello la committente aveva contestato il computo delle somme in acconto e aveva riproposto la domanda di garanzia, chiedendo di respingere l'eccezione di decadenza; l'appaltatore aveva proposto appello incidentale per ottenere un corrispettivo maggiore, poi accolto dalla Corte d'appello. In cassazione la committente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 334 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, perché proposto su un capo autonomo non investito dall'appello principale; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2730 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto attribuire valore vincolante a un computo metrico concordato tra i consulenti di parte in sede peritale, anche quale ammissione dell'appaltatore sull'entità dell'opera eseguita; 3) violazione degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., lamentando che non fosse stata considerata la mancata ultimazione dei lavori e l'assenza di collaudo, con conseguente inesistenza della consegna e quindi improponibilità della decadenza dalla denuncia dei vizi; 4) richiesta consequenziale di regolazione delle spese in caso di accoglimento dei motivi precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello incidentale tardivo è ammissibile ex artt. 334 e 343 c.p.c. anche quando riguardi un capo autonomo della sentenza e anche se la parte abbia prestato acquiescenza. Ha respinto il secondo motivo perché la doglianza, pur formalmente costruita come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e del contenuto documentale, attività riservata al giudice di merito; inoltre la ricorrente non si è confrontata con la ratio della decisione di merito, che aveva reputato irrilevante il computo metrico. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e perché non indicava il fatto storico decisivo asseritamente omesso, a fronte dell'accertamento di merito secondo cui i lavori erano stati terminati nell'ottobre 2015 e la denuncia dei vizi era intervenuta solo molto dopo, nella comparsa nel procedimento di ATP, dunque oltre il termine di decadenza. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, ritenendolo un mero corollario privo di autonoma censura. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'appello incidentale tardivo è ammissibile anche se proposto su un capo autonomo della sentenza e anche se la parte abbia prestato acquiescenza, purché sia proposto con l'atto di costituzione dell'appellato.
Concorre con l'art. 334 c.p.c. a fondare l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo presentato dall'appellato.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è soggetta a prova legale; non se si contesta la mera cattiva valutazione del materiale probatorio.
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione perché la censura si risolve in un diverso apprezzamento del fatto e della prova, non in un errore sul riparto dell'onere probatorio.
La ricorrente invoca l'ammissione confessoria del computo metrico, ma la Corte non accoglie la tesi perché il motivo tende a sovvertire l'accertamento di merito sul valore del documento.
La decadenza dalla garanzia per vizi decorre dalla consegna dell'opera; la Corte conferma l'accertamento di merito secondo cui la denuncia era comunque tardiva rispetto alla conclusione dei lavori.
È richiamato insieme all'art. 1667 c.c. nell'ambito delle garanzie dell'appalto, ma non viene applicato in senso autonomo nella decisione.
È richiamato dalla ricorrente, ma la controversia viene risolta sulla tardività della denuncia dei vizi e sulla non specificità del motivo.
È invocato per nullità della sentenza e del procedimento, ma la Corte esclude i vizi denunciati perché le censure mirano in realtà a una rivalutazione del merito.
Il vizio è inammissibile se il motivo non indica il fatto storico decisivo, il dato da cui risulterebbe, e la sua decisività; non è consentito usare il vizio motivazionale per sollecitare una nuova lettura delle prove.
Richiamato solo per il rito camerale della decisione in Cassazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
art. 13 co. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- L'appello incidentale tardivo è ammissibile, ex artt. 334 e 343 c.p.c., anche quando investa un capo autonomo della sentenza impugnata e anche se la parte abbia prestato acquiescenza, purché sia proposto nei termini e nelle forme dell'appellato.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti oppure abbia attribuito a una prova un valore legale o un regime di valutazione diverso da quello previsto.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico decisivo asseritamente omesso, del dato da cui esso risulti e della sua decisività; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia male apprezzato le risultanze istruttorie.
- In tema di appalto, la decadenza dalla garanzia per vizi va valutata in relazione al momento della consegna/completamento dell'opera; una censura che non si confronti con gli accertamenti di merito sulla data di ultimazione dei lavori e sulla tempestività della denuncia è inammissibile.
- Un motivo di ricorso che si limiti a prospettare la conseguenza accessoria sulle spese, senza formulare una autonoma critica alla sentenza impugnata, è inammissibile perché non integra un vero motivo di impugnazione.
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