Cassazione Civile, Ordinanza n. 08360/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Gli eredi di un contribuente deceduto avevano ricevuto un'intimazione di pagamento relativa a IRPEF, addizionale regionale e comunale per l'anno d'imposta 2008, emessa in conseguenza di una precedente sentenza della commissione tributaria provinciale che aveva accolto solo parzialmente il ricorso avverso l'avviso di accertamento. Impugnata l'intimazione, la controversia è giunta in Cassazione per censurare, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992: la ricorrente sosteneva che la norma fosse stata erroneamente interpretata dalla CTR, la quale avrebbe ritenuto che, in caso di accoglimento parziale del ricorso, la frazione da versare dovesse essere letta in collegamento con la lett. a) del medesimo articolo. In sostanza, la doglianza riguardava il criterio di calcolo della somma esigibile a seguito della pronuncia di primo grado nel regime della riscossione frazionata del tributo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha interpretato l'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 nel senso che, in caso di accoglimento parziale del ricorso, il contribuente deve versare l'intero ammontare risultante dalla sentenza di primo grado se tale importo è pari o inferiore ai due terzi del tributo controverso; se invece l'importo risultante dalla sentenza supera tale soglia, il pagamento è limitato ai due terzi dell'imposta accertata. La Corte ha quindi confermato la decisione della CTR e ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
"per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso"
In caso di accoglimento parziale del ricorso, l'importo dovuto non va calcolato come due terzi della somma stabilita dal primo giudice, ma come intero ammontare risultante dalla sentenza di primo grado, nei limiti massimi dei due terzi del tributo controverso accertato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime della riscossione frazionata dei tributi oggetto di contenzioso, l'ipotesi di accoglimento parziale del ricorso va letta nel senso che il contribuente deve corrispondere quanto risultante dalla sentenza di primo grado, salvo che tale importo superi il limite massimo dei due terzi dell'imposta controversa accertata.
- Il riferimento dell'art. 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992 all'"ammontare risultante dalla sentenza" non equivale alla corresponsione di due terzi di tale ammontare: i due terzi costituiscono un tetto massimo riferito al tributo contestato, non una frazione della somma definita dal giudice di primo grado.
- In presenza di una sentenza di primo grado che accolga solo parzialmente il ricorso, la quantificazione della somma esigibile richiede di confrontare l'importo stabilito dal giudice con i due terzi del tributo accertato, applicando il minore tra i due valori.
- Quando il ricorso per cassazione deduce violazione di legge su una norma di calcolo della riscossione tributaria, la corretta interpretazione testuale e sistematica della disposizione è decisiva per verificare se l'ufficio abbia legittimamente richiesto il pagamento frazionato.
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