Cassazione Civile, Ordinanza n. 02968/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il titolare di un’azienda agricola aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta della società fornitrice per il pagamento di un saldo fatture relativo a forniture di mangimi. Nel giudizio di merito aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale del luogo della propria residenza/sede dell’impresa. La censura era fondata su tre profili: 1) il contratto sarebbe stato concluso presso la sede del debitore tramite un agente della società fornitrice; 2) il credito non sarebbe stato liquido, sicché non sarebbe stato applicabile il criterio del luogo di adempimento presso il creditore; 3) il rapporto sarebbe stato in realtà una somministrazione e non una vendita, con conseguente inapplicabilità della regola sul pagamento al domicilio del venditore. Con il ricorso per regolamento facoltativo di competenza il ricorrente ha riproposto tali doglianze, denunciando inoltre violazione delle norme sulle prove e lamentando che il Tribunale avesse rigettato l’istanza istruttoria senza ammettere prova testimoniale e interrogatorio formale, pur addossandogli poi il difetto di prova dei fatti rilevanti per la competenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo perché, in tema di competenza territoriale derogabile, l’eccezione del convenuto deve essere decisa sulla base degli atti e delle produzioni già in causa, senza necessità di prove costituende, salvo un’istruzione sommaria nei limiti consentiti; inoltre, incombe sull’eccipiente l’onere di contestare specificamente e provare i fatti che escludono l’applicabilità dei criteri di collegamento invocati dall’attore. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo perché la qualificazione del rapporto come vendita anziché somministrazione era stata compiuta dal giudice di merito ai fini della questione di prescrizione del credito e non attiene in modo diretto e necessario alla competenza, quindi non poteva essere censurata con regolamento di competenza. La Corte ha quindi dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Fermo e ha condannato il ricorrente alle spese, dando anche atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base del deposito della scrittura difensiva della resistente nel regolamento di competenza.
menzionato come criterio generale di collegamento territoriale nei diritti di obbligazione.
menzionato come criterio generale di collegamento territoriale nei diritti di obbligazione.
richiamato come criterio speciale facoltativo di competenza per le cause relative a diritti di obbligazione, con riferimento al forum contractus e al forum destinatae solutionis.
la competenza territoriale derogabile va decisa sulla base di quanto risulta dagli atti, non mediante istruzione piena con prove costituende.
invocato dal ricorrente nelle censure sulla valutazione delle prove e della motivazione.
invocato dal ricorrente nelle censure sulla valutazione delle prove e della motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione della sentenza impugnata.
invocato dal ricorrente per lamentare il rigetto delle richieste istruttorie.
richiamato dal ricorrente in relazione alle presunzioni semplici e al procedimento inferenziale.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa lesione del diritto di difesa per il mancato ingresso della prova.
richiamato dal ricorrente per contestare l’interpretazione del rapporto contrattuale.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, che la Corte ha applicato ponendo a carico dell’eccipiente la prova dei fatti che fondano l’eccezione di incompetenza.
richiamati dal ricorrente per contestare l’uso delle presunzioni nella qualificazione del rapporto e nella prova dei fatti rilevanti.
richiamato dal ricorrente quale norma che individua il luogo del pagamento nel domicilio del venditore quando il prezzo non è pagato al momento della consegna; la Corte ha osservato che la questione della vendita/somministrazione non era deducibile con regolamento di competenza.
art. 1498, secondo comma, c.c.
richiamato dal ricorrente nel ragionamento sul luogo di adempimento e sulla qualificazione del rapporto.
richiamato dal ricorrente nel sostenere la qualificazione del rapporto come somministrazione.
richiamato dal ricorrente per sostenere che il credito, non essendo liquido, non consentisse l’applicazione del criterio del domicilio del creditore; la Corte ha ricordato l’orientamento delle Sezioni Unite sulla liquidità e ha osservato che nel caso concreto il credito era stato ritenuto liquido nel decreto ingiuntivo.
richiamato dalla Corte per rilevare che il decreto ingiuntivo può essere emesso solo a favore del creditore di una somma liquida di denaro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza relativo alla competenza territoriale derogabile, la questione va decisa sulla base delle risultanze degli atti e delle produzioni già acquisite; non vi è, di regola, spazio per una piena istruzione probatoria con mezzi costituendi, salvo i limitati margini di una sommaria istruzione consentita dalla legge.
- Quando siano astrattamente concorrenti più criteri di collegamento territoriale nelle controversie di diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito deve contestare specificamente l’applicabilità di ciascun criterio invocato dall’attore e provare i fatti posti a fondamento della propria eccezione.
- In difetto di contestazione specifica e di prova dei fatti contrari, l’eccezione di incompetenza territoriale deve essere respinta e resta fermo il criterio di collegamento allegato dall’attore.
- Le censure che investono la qualificazione del rapporto contrattuale sono deducibili con i mezzi ordinari di impugnazione solo se la qualificazione incide direttamente e necessariamente sulla competenza; se la questione è stata decisa per altri fini di merito, essa non può essere devoluta con regolamento di competenza.
- Il carattere liquido del credito, ai fini dei criteri di competenza collegati al luogo di adempimento, non può essere valutato in modo meramente soggettivo sulla base della sola quantificazione dell’attore, ma il dato assume rilievo se il credito risulta determinato o determinabile oggettivamente; nel caso di decreto ingiuntivo, la liquidità è coerentemente desumibile dal presupposto legale dell’emissione del provvedimento.
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