Cassazione Civile, Ordinanza n. 10325/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale di un'architetta alle dipendenze di un comune, che chiedeva: il ricalcolo della retribuzione di posizione per il periodo 2005-2012, in ragione di ulteriori funzioni asseritamente attribuitele; il pagamento della retribuzione di risultato, sostenendo che l'ente non aveva validamente individuato gli obiettivi; il pagamento di differenze retributive e di TFR per mancato rispetto dei minimi tabellari; il pagamento di una quota residua di incentivi per opere pubbliche ex art. 92 d.lgs. n. 163/2006. In primo grado alcune domande furono respinte e altre accolte solo in parte; in appello la lavoratrice vide rigettate o dichiarate inammissibili le proprie censure, mentre il comune non ottenne la totale riforma sul punto degli incentivi. In cassazione la ricorrente principale deduceva: 1) violazione delle norme sul trattamento economico dei dirigenti pubblici, assumendo che la retribuzione di posizione dovesse essere determinata in astratto, per la posizione organizzativa, e non in base alle mansioni concretamente svolte; 2) violazione delle norme sulla retribuzione di risultato, lamentando che l'ente avesse tratto vantaggio dal proprio inadempimento nella fissazione degli obiettivi; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per la mancata considerazione della non contestazione sui conteggi relativi alle differenze tabellari. Il comune, con ricorso incidentale, contestava il riconoscimento di un residuo credito per incentivi opere pubbliche, deducendo che le somme erano già state integralmente liquidate e che la sentenza aveva disatteso una prova documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi della lavoratrice perché la domanda era strutturata come pretesa di differenze retributive e di corresponsione dell'importo massimo della retribuzione di posizione e di risultato, ma senza allegare un provvedimento di graduazione delle funzioni né formulare una domanda autonoma di risarcimento del danno da perdita di chance per la mancata graduazione o per la mancata assegnazione degli obiettivi. In tale cornice, la Corte ha ribadito che la retribuzione di posizione presuppone un previo provvedimento di graduazione e che la retribuzione di risultato presuppone la preventiva determinazione degli obiettivi, ma che l'eventuale pregiudizio derivante dall'inadempimento dell'amministrazione va fatto valere come danno da perdita di chance, con allegazione e prova del pregiudizio stesso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito dei conteggi e non si confrontava con la ratio della decisione di appello, secondo cui il principio di non contestazione opera solo a fronte di allegazioni specifiche. Anche il motivo incidentale del comune è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una nuova lettura delle risultanze istruttorie e introduceva un tema non trattato in sentenza senza adeguata deduzione nei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le impugnazioni.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del trattamento economico dei dirigenti pubblici e della retribuzione di posizione; la sua applicazione presuppone la graduazione delle funzioni.
art. 39 CCNL Dirigenti Regioni e Autonomie Locali (ex Area II) 10.4.1996
le amministrazioni devono graduare le funzioni dirigenziali tenendo conto di collocazione nella struttura, complessità organizzativa e responsabilità gestionali, e attribuire un valore economico a ogni posizione sulla base della graduazione.
art. 43 CCNL Dirigenti Regioni e Autonomie Locali (ex Area II) 10.4.1996
richiamato come disciplina della retribuzione di risultato, connessa al raggiungimento degli obiettivi preventivamente assegnati.
il principio di non contestazione rileva solo rispetto ad allegazioni specifiche; non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
rubrica dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per denunciare un error in procedendo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 92 d.lgs. n. 163/2006
norma sugli incentivi per opere pubbliche, oggetto del residuo credito riconosciuto in primo grado e contestato in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 27 del CCNL
richiamato come criterio contrattuale per la determinazione del valore della retribuzione di posizione.
Massime di principio
- La retribuzione di posizione del dirigente pubblico non si determina automaticamente sulla base delle mansioni concretamente svolte, ma richiede un previo provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali secondo i criteri contrattuali e organizzativi previsti.
- Se il dirigente lamenta di non aver ottenuto la corretta graduazione della posizione o la corretta attribuzione degli obiettivi, la tutela risarcitoria va prospettata come danno da perdita di chance; non è sufficiente chiedere direttamente il pagamento dell'importo massimo della voce retributiva in difetto dei presupposti normativi o contrattuali.
- La retribuzione di risultato presuppone la preventiva assegnazione di obiettivi e la possibilità di una valutazione del raggiungimento degli stessi; in mancanza, non matura automaticamente il diritto alla sua corresponsione, ferma restando l'eventuale azione risarcitoria.
- Il principio di non contestazione opera solo se le allegazioni sono specifiche e complete; non può sopperire a deduzioni generiche né trasformarsi in uno strumento per sostituire la prova o per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio in cassazione.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente formulata come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti, dei conteggi o delle prove già esaminati dal giudice di merito.
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