Cassazione Civile, Ordinanza n. 23469/2025 del 18/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato, mediante studi di settore, il reddito d'impresa e il volume d'affari di una società per l'anno 2009, con conseguenti riprese ai fini IRES e IVA. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente, con riduzione del 20% dei maggiori ricavi accertati. In appello, invece, la Commissione tributaria regionale aveva annullato integralmente l'atto impositivo, limitandosi a richiamare una propria precedente sentenza resa tra le stesse parti per l'anno 2008, nella quale era stato riconosciuto lo status di start-up, e affermando di non ravvisare motivi diversi per discostarsene. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse mancante o solo apparente perché fondata su un rinvio per relationem a una diversa decisione relativa a un'altra annualità, senza verificare se i presupposti di fatto fossero rimasti invariati e senza considerare l'autonomia di ciascun avviso di accertamento. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria, eccependo anche la carenza di interesse dell'Ufficio all'impugnazione, ma la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di interesse a impugnare, osservando che l'eventuale cassazione con rinvio avrebbe consentito un nuovo esame della pretesa impositiva. Nel merito, ha affermato che la sentenza della CTR presentava una motivazione solo apparente: il richiamo a una precedente sentenza relativa all'anno 2008 era astrattamente ammissibile come motivazione per relationem, ma nel caso concreto la CTR aveva trasposto in modo meccanico gli esiti del precedente giudizio senza verificare se la situazione di fatto del 2009 fosse identica, in particolare se persistesse la fase di start-up. La formula finale utilizzata dalla CTR è stata ritenuta generica e apodittica, tale da non rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione di norme processuali, qui invocata per la motivazione apparente e la violazione dei parametri di decisione.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve essere motivata in modo idoneo; il mero rinvio a precedenti non basta se non consente di comprendere il percorso logico e la verifica dei presupposti fattuali.
Richiamato come parametro processuale violato, in relazione all'obbligo del giudice di pronunciarsi correttamente sulle questioni devolute.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve esporre concisamente i fatti rilevanti e le ragioni della decisione; la motivazione meramente apparente integra nullità.
Norma sul procedimento in camera di consiglio utilizzato per la trattazione del ricorso.
Norma richiamata per la cassazione con rinvio al giudice di merito.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Consente la cassazione con rinvio per nuovo esame della controversia.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per coordinare il giudizio tributario con le norme del codice di procedura civile in tema di cassazione e rinvio.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La sentenza può essere motivata anche con riferimento a precedenti conformi; il rinvio è legittimo solo se non è meramente meccanico e se resta comprensibile la ratio decidendi.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Prevede il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile nel processo tributario.
Il precedente decisionale relativo a un'annualità non è automaticamente vincolante come giudicato esterno per annualità successive se i fatti non hanno carattere permanente.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve rispettare il minimo costituzionale della motivazione; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile, ma non può tradursi in un recepimento automatico di una decisione precedente senza verifica dell'effettiva identità dei presupposti di fatto e delle ragioni decisive del nuovo giudizio.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando utilizza formule generiche o apodittiche che non consentono di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- Una pronuncia relativa a una determinata annualità d'imposta non fa stato automaticamente per annualità successive, salvo che riguardi elementi aventi carattere permanente e non dipendenti da fatti differenti nei vari periodi.
- Nel giudizio di cassazione la parte pubblica conserva interesse all'impugnazione quando dall'eventuale cassazione con rinvio possa derivare una nuova valutazione della pretesa fiscale in senso favorevole.
- L'ammissibilità del rinvio a precedenti conformi non esonera il giudice dal controllo sulla perdurante attualità dei fatti e sulla specificità del caso deciso.
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