Cassazione Civile, Ordinanza n. 10060/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente, titolare di un'attività turistico-ricettiva, aveva presentato dichiarazione IVA con istanza di rimborso per l'imposta assolta su spese di ristrutturazione sostenute su immobili detenuti in comodato e utilizzati per l'esercizio dell'attività di affittacamere. L'Ufficio aveva riconosciuto solo una parte del credito, negando il rimborso della quota relativa ai lavori su immobile non di proprietà, ritenendo che tali spese non integrassero beni ammortizzabili, ma spese relative a più esercizi e quindi non rimborsabili ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, pur ammettendone la compensazione. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 108 TUIR, sostenendo che l'IVA su opere inseparabili eseguite su beni di terzi, non essendo riferibile a un bene ammortizzabile proprio del soggetto che le aveva realizzate, non potesse essere oggetto di rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA relativa a lavori di ristrutturazione o manutenzione eseguiti su immobili non di sua proprietà ma detenuti in forza di un diritto personale di godimento, purché sussista un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il rimborso per opere eseguite su un immobile strumentale all'attività e detenuto in comodato. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972
Il diritto al rimborso IVA non è escluso per il solo fatto che le spese riguardino lavori su immobile di terzi; rileva la strumentalità del bene all'attività esercitata e il nesso con l'impresa o professione svolta.
art. 108 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione delle spese come costi relativi a più esercizi, ma la Corte non ne accoglie la lettura ostativa al rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre il vizio di violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- L'esercente impresa o attività professionale può ottenere il rimborso dell'IVA assolta su lavori di ristrutturazione o manutenzione eseguiti su un immobile non di proprietà, se il bene è detenuto in forza di un diritto personale di godimento ed è strumentale all'attività svolta.
- Ai fini del rimborso IVA, non è decisiva la qualificazione civilistica dell'opera come incorporata a un bene altrui o la sua inseparabilità al termine del rapporto, ma il collegamento funzionale tra costo sostenuto e attività economica esercitata.
- Il nesso di strumentalità può essere anche potenziale o prospettico, purché risulti coerente con l'utilizzazione del bene nell'impresa o nell'attività professionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09906/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09907/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09908/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09909/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09910/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09912/2025 del 16/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →