Cassazione Civile, Ordinanza n. 20594/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
A seguito di un'ordinanza comunale, il condominio aveva deliberato lavori straordinari di messa in sicurezza e la relativa ripartizione delle spese. Successivamente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'usufruttuaria di due botteghe interne al fabbricato per il pagamento di una quota degli oneri straordinari, assumendo che fosse tenuta come condomina in ragione della titolarità dell'usufrutto. In opposizione, la destinataria del decreto sosteneva: di non essere tenuta al pagamento perché non proprietaria; che i locali in questione erano esclusi dal riparto; e che la delibera era nulla per mancata convocazione dei nudi proprietari. I giudici di merito avevano respinto le difese ritenendo l'usufruttuaria tenuta pro quota alle spese straordinarie e qualificando i vizi della delibera come di annullabilità. Nel ricorso per cassazione erano dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme sull'usufrutto e sulla ripartizione delle spese, sostenendosi che le spese straordinarie gravano sul nudo proprietario e non sull'usufruttuario; 2) erronea qualificazione della delibera come annullabile invece che nulla, con deduzione che una delibera assembleare che deroga ai criteri legali di riparto senza unanimità sarebbe nulla; 3) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario per mancata chiamata dei nudi proprietari.
La decisione
Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno depositato un atto di transazione e chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte ha ritenuto che l'accordo negoziale avesse fatto venir meno l'efficacia della sentenza impugnata e, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese del giudizio. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo per il contributo unificato, perché la decisione non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Richiamato nel ricorso come norma sul contenuto del diritto di usufrutto, in relazione alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario.
Richiamato nel ricorso come disposizione che pone a carico dell'usufruttuario le spese ordinarie.
Richiamato nel ricorso come norma che pone le riparazioni straordinarie a carico del nudo proprietario.
Richiamato nel ricorso in tema di criteri legali di riparto delle spese condominiali.
Richiamato nel ricorso per dedotta violazione nella valutazione del materiale probatorio.
Richiamato nel ricorso in relazione alle parti comuni dell'edificio.
Richiamato nel ricorso con riferimento all'impugnazione delle deliberazioni condominiali e alla loro validità.
Richiamato nel ricorso in relazione al regolamento condominiale.
Richiamato nel ricorso sul riparto dell'onere della prova.
Richiamato nel ricorso con riferimento al giudicato interno formatosi sul capo della sentenza non impugnato.
Richiamato nel ricorso in tema di legittimazione ad agire e a contraddire.
Richiamato nel ricorso in tema di interesse ad agire.
Richiamato nel ricorso con riferimento al contraddittorio.
Richiamato nel ricorso per dedotta necessità del litisconsorzio con i nudi proprietari.
Richiamato dalla Corte, insieme agli artt. 383 e 384 c.p.c., per escludere che la fattispecie rientri in uno dei tipi decisori previsti quando interviene un accordo negoziale che fa cessare la materia del contendere.
Richiamato dalla Corte, insieme agli artt. 382 e 384 c.p.c., ai fini della qualificazione della decisione non riconducibile ai modelli decisori tipici.
Richiamato dalla Corte, insieme agli artt. 382 e 383 c.p.c., ai fini della qualificazione della decisione non riconducibile ai modelli decisori tipici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la pronuncia non è integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti depositano un accordo transattivo che comporti la cessazione della materia del contendere, la Corte dichiara il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e non decide il ricorso nel merito.
- L'accordo negoziale sopravvenuto rende la controversia non più attuale e impedisce la pronuncia secondo gli schemi decisori tipici previsti dagli artt. 382, 383 e 384 c.p.c.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per transazione, le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando la decisione non consiste in rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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