Cassazione Penale, Ordinanza n. 28733/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale a mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto carenza di motivazione e manifesta illogicità della motivazione, contestando la tenuta argomentativa della decisione di merito sulla responsabilità penale e sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e immune da vizi logico-giuridici quanto alla responsabilità dell'imputato e alla pena applicata. Il motivo di ricorso è stato qualificato come generico e aspecifico, perché non individuava puntualmente le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del titolo di reato contestato in continuazione; dal testo non emergono ulteriori precisazioni sul contenuto applicativo della norma.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato quale disposizione incriminatrice per la fattispecie di stupefacenti di lieve entità; la sentenza non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a prendere atto della condanna confermata.
art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
la Corte lo applica per qualificare il motivo come manifestamente inammissibile perché generico, aspecifico e non confrontato con la sentenza impugnata.
è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza legale dell'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si risolva in una critica generica o meramente assertiva della motivazione di merito, senza specifico confronto con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La censura per carenza o manifesta illogicità della motivazione è inammissibile quando la sentenza di merito esponga una motivazione coerente e logicamente immune da vizi e il ricorrente non indichi puntualmente gli specifici passaggi viziati.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto alla selezione delle doglianze: il difensore deve precisare i profili di fatto e di diritto contestati, non potendo limitarsi a formule di stile.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso non incide sulla conferma della responsabilità penale già affermata nei gradi di merito, quando il vizio dedotto non supera la soglia dell'ammissibilità.
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