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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26873/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che, in relazione a un reato in materia di stupefacenti, aveva riformato la decisione del Tribunale di Bari del 1 dicembre 2022 riducendo la pena. Il ricorso deduceva il vizio di mancanza di motivazione con specifico riguardo al diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avesse dato risposta alle censure formulate in appello. La doglianza era collegata anche alla circostanza che in appello erano stati rinunciati gli altri motivi, ritenuti però dalla Corte di merito inconsistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la Corte di appello aveva correttamente evidenziato l'assenza di elementi positivi idonei a fondare la concessione delle attenuanti generiche e aveva altresì congruamente valorizzato come irrilevante il comportamento processuale consistente nella rinuncia agli altri motivi di appello, giudicati inconsistenti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La sentenza di merito aveva riformato la decisione di primo grado in ordine a tale reato, riducendo la pena; la Cassazione non entra nel merito della configurazione del fatto, limitandosi al controllo sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte ritiene corretto il diniego delle attenuanti generiche fondato sull'assenza di elementi positivi e reputa non decisivo il comportamento processuale richiamato dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, senza che sia necessaria una motivazione particolarmente ampia ove la valutazione risulti coerente e non illogica.
  • La rinuncia ad altri motivi di appello, quando questi siano ritenuti inconsistenti, non impone di per sé la concessione delle attenuanti generiche né rende carente la motivazione sul punto.
  • In cassazione la censura di mancanza di motivazione è infondata quando la decisione impugnata dia conto in modo congruo delle ragioni del diniego del beneficio richiesto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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