Cassazione Penale, Ordinanza n. 18789/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna per detenzione illecita di hashish e marijuana ai fini di spaccio, previa riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per condotta commessa a Milano il 12 dicembre 2024. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso, tuttavia, riproponeva censure già formulate in appello e già disattese, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non specifica la censura perché meramente reiterativa di quelle già esaminate e respinte in appello. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità della condotta, la quantità e qualità della sostanza sequestrata, la diversa tipologia degli stupefacenti e la presenza di strumenti di pesatura e confezionamento, elementi indicativi di un potenziale elevato numero di cessioni e comunque di un'offensività superiore al minimo richiesto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
È la norma in base alla quale il fatto è stato riqualificato e per cui è stata confermata la condanna per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in ipotesi di lieve entità.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile, in ragione delle modalità della condotta e degli elementi sintomatici di un'attività di spaccio non minima.
I parametri ivi previsti devono guidare il giudizio sulla tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p., senza necessità di analizzarli tutti, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello e già puntualmente respinte, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il giudizio sull'offesa va compiuto alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., ma il giudice non è tenuto a esaminare tutti i parametri, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi.
- In materia di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, la presenza di sostanze di diversa tipologia, di strumenti per pesatura e confezionamento e di una quantità tale da consentire un elevato numero di cessioni può escludere la particolare tenuità del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove sia equamente determinata.
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