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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05038/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla successione mortis causa nelle posizioni societarie e patrimoniali del defunto socio di una cassa rurale e artigiana poi trasformata in banca di credito cooperativo e infine incorporata in un istituto di credito. Gli eredi chiedevano di vedersi riconosciuta la titolarità delle azioni del dante causa, il subentro nello status di soci, il conseguente concambio con azioni della banca incorporante oppure il controvalore economico, oltre al risarcimento dei danni. In precedenza la Cassazione aveva cassato una decisione di appello che aveva ritenuto "nuovo" e quindi inutilizzabile lo statuto originario della banca cooperativa, rinviando alla Corte di appello perché lo esaminasse. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha però rigettato nuovamente le domande, ritenendo che: lo status di socio per gli eredi non derivasse automaticamente dall’eredità ma richiedesse una domanda di variazione nel libro soci; tale domanda non fosse stata provata; il relativo diritto fosse prescritto ai sensi dell’art. 2949 c.c.; la lettera del 23 giugno 1998 invocata come atto interruttivo fosse idonea solo per la liquidazione della quota e non per il diverso diritto al riconoscimento dello status di socio; l’eventuale domanda sul controvalore fosse comunque dipendente dal previo accertamento dello status di socio; e la questione di nullità della clausola statutaria di mero gradimento fosse inammissibile o non adeguatamente introdotta. I ricorrenti hanno allora censurato la sentenza di rinvio deducendo, in sintesi: violazione del giudicato interno e dei limiti del rinvio; erronea interpretazione della missiva del 23 giugno 1998 ai fini dell’interruzione della prescrizione, anche con riguardo a uno dei coeredi; omessa pronuncia sulla domanda di pagamento del controvalore delle azioni; nullità della clausola statutaria che subordinava il trasferimento per successione al gradimento del consiglio di amministrazione, per contrasto con l’art. 22 l. n. 281/1985.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha respinto integralmente il ricorso principale dei tre coeredi e il ricorso incidentale tempestivo dell’altro coerede, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale adesivo proposto dagli stessi tre coeredi dopo il ricorso dell’altro. Ha inoltre condannato i ricorrenti soccombenti alle spese e dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché non si era formato alcun giudicato implicito sull’eccezione di prescrizione: la precedente cassazione aveva accolto solo la censura relativa all’utilizzo dello statuto originario come prova, rimettendo al giudice di rinvio l’esame del merito e delle eccezioni ancora rilevanti. Ha ritenuto inammissibile la censura sull’interruzione della prescrizione perché mirava a un riesame del contenuto della lettera del 23 giugno 1998 e delle risultanze documentali, attività riservata al giudice di merito. Ha respinto la doglianza sull’omessa pronuncia sul controvalore, osservando che tale domanda era logicamente subordinata al previo accertamento dello status di socio e quindi restava travolta dalla prescrizione e dal rigetto della pretesa principale. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla nullità della clausola statutaria perché fondata su fatti non specificamente allegati nei gradi di merito, e comunque perché il rilievo officioso della nullità presuppone che i fatti costitutivi siano stati tempestivamente dedotti. Quanto al ricorso di uno dei coeredi, la Corte ha respinto i motivi sulla prescrizione e sull’interruzione, ha ritenuto assorbite alcune censure, ha giudicato infondato il motivo sul controvalore e inammissibile quello sulla clausola statutaria. Il ricorso incidentale adesivo degli altri coeredi è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la proposizione del loro ricorso principale, il potere di impugnazione si era consumato.

Norme richiamate

  • art. 2949 c.c.

    il diritto fatto valere, essendo riconducibile ai rapporti sociali e al contratto sociale, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui alla norma richiamata secondo l’apprezzamento della Corte di rinvio, ritenuto corretto in cassazione

  • art. 2935 c.c.

    l’ignoranza soggettiva del titolare non impedisce la decorrenza della prescrizione; rilevano solo ostacoli giuridici all’esercizio del diritto

  • art. 2943 c.c.

    invocato per sostenere l’effetto interruttivo della missiva del 23 giugno 1998, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché richiedeva un nuovo apprezzamento del contenuto dell’atto

  • art. 1310 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per estendere l’effetto interruttivo a tutti i coeredi; la censura è rimasta assorbita o comunque non accolta

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato implicito; la Corte ha escluso che sulla prescrizione si fosse formato un giudicato, anche implicito

  • art. 394 c.p.c.

    il giudizio di rinvio deve rispettare i limiti segnati dalla sentenza di cassazione; la Corte ha escluso che il giudice di rinvio li abbia superati

  • art. 335 c.p.c.

    la Corte ha riunito i ricorsi proposti contro la stessa sentenza

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    richiamato nelle pregresse fasi per l’inammissibilità di documenti nuovi, questione poi superata dalla precedente cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso l’omessa pronuncia sulla domanda di controvalore perché il rigetto della domanda principale travolgeva anche quella subordinata

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della sentenza di rinvio è stata ritenuta sufficiente a superare il minimo costituzionale

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l’interpretazione della missiva del 23 giugno 1998; non è stato però ravvisato un errore di interpretazione censurabile in cassazione

  • art. 1366 c.c.

    invocato come criterio di buona fede nell’interpretazione della missiva; la Corte ha escluso che ciò imponesse una diversa lettura dell’atto

  • art. 22 L. 4 giugno 1985, n. 281

    invocato per sostenere la nullità/inefficacia della clausola statutaria di mero gradimento; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di tempestiva allegazione dei fatti costitutivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la parte può far valere solo questioni rimaste effettivamente aperte dopo la cassazione; non si forma un giudicato implicito su profili non esaminati quando la precedente pronuncia di legittimità ha accolto il ricorso su una questione assorbente.
  • La dedotta violazione dei limiti del giudizio di rinvio si traduce in un error in procedendo; la Corte di cassazione può interpretare direttamente la propria precedente sentenza per verificare se il giudice di rinvio l’abbia rispettata.
  • L’interpretazione di atti privati e documenti, se sorretta da motivazione non illogica e conforme ai canoni legali, non è censurabile in cassazione mediante una mera diversa lettura del testo proposta dalla parte.
  • L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata, pur senza trattare espressamente un capo, ne comporti il rigetto implicito perché incompatibile con la soluzione adottata.
  • La domanda subordinata al riconoscimento di uno status o di un diritto principale resta travolta dal rigetto o dalla prescrizione del presupposto logico-giuridico da cui dipende.
  • La rilevabilità officiosa della nullità di una clausola contrattuale non consente di introdurre in cassazione o in appello una nuova base fattuale non tempestivamente allegata: il potere officioso opera solo sul piano della qualificazione giuridica dei fatti già introdotti nel processo.
  • L’effetto interruttivo della prescrizione deve essere valutato con riferimento al diritto effettivamente azionato; una comunicazione che manifesti una pretesa diversa non necessariamente interrompe la prescrizione di un diritto distinto.
  • Nel sistema processuale civile il potere di impugnazione si consuma con la proposizione del primo ricorso: un successivo atto adesivo non può essere utilizzato per introdurre nuovi motivi o reiterare quelli già formulati, pena l’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniTestamento
RamiContrattiSuccessioniSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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