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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30205/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva proposto innanzi al Tribunale di Milano domande di accertamento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari; il tribunale le aveva rigettate. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto specifico. La Corte ha però esaminato preliminarmente la validità della procura speciale apposta in calce al ricorso, rilevando che essa indicava gli estremi del decreto impugnato e la data del mandato, ma non conteneva una certificazione espressa del difensore circa la posteriorità della data della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Poiché, per i ricorsi avverso i decreti ex art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura deve essere conforme all'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, data da Cass. S.U. n. 15177 del 2021, la mancanza di tale certificazione comportava l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la procura speciale rilasciata in calce al ricorso non fosse conforme al requisito, richiesto per i ricorsi in materia di protezione internazionale, della certificazione da parte del difensore della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. È stata anche disposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Ministero non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, d.lgs. n. 25 del 2008

    Per il ricorso per cassazione avverso i decreti in materia di protezione internazionale la procura speciale deve recare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla, oltre ad autenticare la sottoscrizione.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale fonte di introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato in relazione al diritto UE e alla CEDU nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata.

  • d.lgs. n. 25 del 2008

    È il decreto processuale che disciplina il procedimento deciso dal Tribunale e il successivo ricorso per cassazione ex art. 35-bis.

  • Cass. S.U. n. 15177 del 2021

    Ha interpretato l'art. 35-bis, comma 13, come richiedente la certificazione della data di rilascio della procura, a pena di inammissibilità.

  • Corte cost. sent. n. 13 del 2022

    Ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, nella parte relativa alla certificazione della data della procura.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i decreti emessi nei procedimenti di protezione internazionale, la procura speciale apposta in calce al ricorso deve rispettare un requisito formale rafforzato: non basta l'autenticazione della firma del conferente, ma il difensore deve anche certificare espressamente che la data del rilascio della procura è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mancanza della certificazione della posteriorità della procura integra una causa speciale di inammissibilità del ricorso, trattandosi di requisito di specialità rispetto alla disciplina ordinaria degli artt. 83 e 365 c.p.c.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è necessità di una pronuncia sulle spese di lite; resta invece dovuto, se previsto, l'ulteriore contributo unificato.
  • In sede di legittimità, il controllo preliminare sulla validità della procura può essere decisivo e assorbire l'esame dei motivi di ricorso, impedendo ogni scrutinio nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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