Cassazione Civile, Ordinanza n. 06627/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino marocchino impugnava in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Roma che aveva convalidato la seconda proroga di trenta giorni del suo trattenimento presso il CPR di Ponte Galeria. La proroga era stata richiesta dal Questore di Roma ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, sul presupposto che fosse ancora in corso l'attività di identificazione, avviata con richiesta all'Ambasciata del Marocco. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 14, comma 5, TUI e dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che nella seconda proroga occorressero elementi concreti e specifici idonei a rendere probabile l'identificazione, non ricavabili dall'ordinanza; 2) violazione delle medesime norme per mancanza di una ragionevole prospettiva di esecuzione dell'allontanamento dopo un lungo trattenimento, senza concreti sviluppi sull'identificazione e sul rimpatrio; 3) nullità per motivazione apparente e omessa considerazione delle difese, anche perché il decreto di espulsione presupposto sarebbe illegittimo, essendo fondato sulla mancata dichiarazione di presenza non riferibile a un ingresso risalente al 1985.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che nella medesima udienza era stato accolto un altro ricorso relativo alla prima proroga del trattenimento: per invalidità derivata, anche la seconda proroga risultava travolta dalla cassazione senza rinvio del provvedimento che aveva autorizzato la prima proroga. In ogni caso, ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, poiché l'ordinanza impugnata si limitava a richiamare la richiesta di identificazione inviata all'Ambasciata del Marocco senza indicare quali concreti elementi consentissero di ritenere probabile l'identificazione, come richiesto per la convalida dell'ulteriore proroga del trattenimento. Ha quindi cassato l'ordinanza senza rinvio, perché nel frattempo era ormai decorso il termine di legge per provvedere alla proroga. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione ordinaria, osservando che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla liquidazione del compenso del difensore secondo le regole speciali del d.P.R. 115/2002 e che, trattandosi di soccombenza di un'amministrazione statale, la liquidazione spetta al giudice di pace che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
seconda proroga del trattenimento; richiesta del Questore per l'identificazione
la convalida dell'ulteriore proroga del trattenimento richiede una motivazione specifica e il richiamo a concreti elementi da cui desumere la probabile identificazione dello straniero; il giudice deve controllare i presupposti della proroga e dell'espulsione.
art. 15, paragrafi 3 e 6, direttiva 2008/115/CE
invocati come parametro di legittimità della proroga e dell'allontanamento
la proroga del trattenimento e la sua durata devono essere sorrette da una reale prospettiva di identificazione e di esecuzione del rimpatrio.
violazione di legge dedotta nei primi due motivi
è il parametro processuale per denunciare la violazione delle norme sostanziali e sovranazionali richiamate.
dedotto per motivazione apparente
consente di censurare la nullità della decisione per motivazione solo apparente o per omessa considerazione delle deduzioni difensive.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione alla motivazione apparente
impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati in modo non meramente apparente.
art. 13 Cost.
richiamato in tema di limitazione della libertà personale
la misura del trattenimento incide su un diritto inviolabile e richiede una base legale rigorosa e motivazione effettiva.
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
richiamato per il patrocinio a spese dello Stato
nel giudizio di convalida è prevista l'ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
richiamato per il patrocinio a spese dello Stato
concorre a fondare l'ammissione ex lege al patrocinio nei giudizi di convalida del trattenimento.
parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato
nei giudizi contro amministrazioni statali, la disciplina speciale del patrocinio esclude la regolazione ordinaria delle spese nel dispositivo.
liquidazione del compenso e delle spese del difensore
il compenso del difensore della parte ammessa va liquidato con istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
nel giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
in caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione del compenso spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio
non si applica, secondo la Corte, all'ipotesi di soccombenza di un'amministrazione statale.
Massime di principio
- La convalida dell'ulteriore proroga del trattenimento dello straniero in un CPR non può essere motivata in modo stereotipato o per relationem in termini meramente assertivi: il giudice deve indicare i concreti elementi da cui desume la probabile identificazione del trattenuto.
- Nel controllo della proroga del trattenimento il giudice di pace deve verificare non solo la sussistenza del presupposto della proroga, ma anche la legittimità e attualità dei presupposti dell'espulsione amministrativa che la sorregge.
- Quando un precedente provvedimento presupposto viene cassato senza rinvio, il successivo provvedimento dipendente ne resta travolto per invalidità derivata.
- La misura del trattenimento incide su un diritto inviolabile e richiede una motivazione effettiva, non apparente, idonea a dar conto delle ragioni della compressione della libertà personale.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero la parte è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato; se soccombente è un'amministrazione statale, la liquidazione delle spese del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. 115/2002 e non la regola della condanna alle spese in favore dello Stato.
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