Cassazione Penale, Ordinanza n. 08806/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità e per falsa attestazione a pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 495 c.p. Con l'unico motivo ha svolto censure rivolte, secondo la Corte, a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti della prova né vizi di motivazione macroscopici o errori di diritto nella decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero impropriamente a sollecitare un sindacato di merito sulle valutazioni della Corte territoriale, in assenza di specifiche allegazioni di travisamento della prova e in presenza di una motivazione immune da carenze o illogicità manifeste e da erronea applicazione della legge penale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
richiamato come base della condanna per la fattispecie di spaccio di lieve entità; la sentenza di legittimità non ne discute il contenuto sostanziale, limitandosi a registrare la conferma della condanna.
richiamato come ulteriore titolo di condanna confermato in appello.
implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito utilizzare il ricorso per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, se non attraverso l'allegazione di specifici travisamenti della prova.
- La censura di motivazione è scrutinabile solo se la motivazione sia affetta da carenze o illogicità manifeste, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze probatorie.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione completa e logicamente coerente, il ricorso che si limiti a contestarne il merito è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08611/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08612/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08618/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08619/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08620/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08641/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →