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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08806/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità e per falsa attestazione a pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 495 c.p. Con l'unico motivo ha svolto censure rivolte, secondo la Corte, a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti della prova né vizi di motivazione macroscopici o errori di diritto nella decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero impropriamente a sollecitare un sindacato di merito sulle valutazioni della Corte territoriale, in assenza di specifiche allegazioni di travisamento della prova e in presenza di una motivazione immune da carenze o illogicità manifeste e da erronea applicazione della legge penale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    richiamato come base della condanna per la fattispecie di spaccio di lieve entità; la sentenza di legittimità non ne discute il contenuto sostanziale, limitandosi a registrare la conferma della condanna.

  • art. 495 c.p.

    richiamato come ulteriore titolo di condanna confermato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito utilizzare il ricorso per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, se non attraverso l'allegazione di specifici travisamenti della prova.
  • La censura di motivazione è scrutinabile solo se la motivazione sia affetta da carenze o illogicità manifeste, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze probatorie.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione completa e logicamente coerente, il ricorso che si limiti a contestarne il merito è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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