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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12551/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Mascali per i delitti provvisoriamente contestati: capo 1 (rapina ai danni di Salvatore Capizzi dell'8 maggio 2025) e capo 2 (porto illegale di arma da sparo). Il ricorso deduceva: (i) errata qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che si trattasse di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) anziché rapina (art. 628 c.p.), perché l'indagato avrebbe ritenuto di vantare un diritto (crediti e/o retribuzioni) nei confronti della persona offesa; (ii) manifesta illogicità e carenza di motivazione circa le esigenze cautelari e la mancata valutazione di misure meno afflittive, contestando la sussistenza del pericolo di reiterazione e la valutazione del legame con contesti criminali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e per prospettare principi estranei ai limiti del sindacato di legittimità sul giudizio cautelare. Ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente motivato: (i) la qualificazione della condotta come rapina (art. 628 c.p.), poiché non risultava un diritto ragionevolmente azionabile nei confronti del Capizzi e l'indagato aveva agito per conseguire un profitto privo di legittimazione; (ii) le esigenze cautelari, desumendole dalla personalità dell'indagato (precedenti penali, sorveglianza speciale) e dalla gravità e professionalità dell'azione (uso di arma, concorso con altri quattro soggetti). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; si dispone altresì l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    La condotta è stata qualificata come rapina quando l'agente mira all'ottenimento di un profitto sapendolo privo di giuridica legittimazione; la Corte ha confermato che nell'ipotesi concreta mancava una pretesa ragionevolmente azionabile.

  • art. 393 cod. pen.

    Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che l'agente, in buona fede e con ragionevole convinzione, ritenga di esercitare un proprio diritto azionabile; la Corte ha ritenuto che tale presupposto non sussistesse nel caso concreto.

  • art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante richiamata)

    La circostanza aggravante è stata contestata in sede di merito ma il ricorso non ha efficacemente dimostrato l'errore nella valutazione del giudice; la sentenza non approfondisce un'applicazione specifica ma conferma il quadro indiziario.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo per le esigenze cautelari richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, fondata su personalità, modalità della condotta e contesto; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e per la quantificazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti nel caso in cui la decisione non comporti la rimessione in libertà.

Massime di principio

  • In sede di gravame cautelare la Corte di legittimità controlla che il giudice di merito abbia esposto ragioni giuridicamente significative e prive di illogicità manifeste, non sostituendo la propria valutazione con quella del merito.
  • La distinzione tra art. 393 c.p. e art. 628 c.p. si fonda sulla sussistenza, rispetto alla condotta violenta, di una pretesa che l'agente possa ragionevolmente ritenere azionabile: se manca tale convinzione ragionevole la condotta tende a configurare rapina.
  • La prova di un diritto 'in astratto' o della buona fede dell'agente deve emergere in modo tale da risultare plausibile e azionabile; mere affermazioni di credito o garanzia non sono sufficienti a trasformare una condotta violenta in esercizio delle proprie ragioni.
  • Per l'assunzione delle esigenze cautelari non è necessario dimostrare occasioni imminenti di recidiva: è sufficiente una valutazione prognostica basata su personalità, precedenti, modalità dell'azione (es. uso di arma, professionalità criminosa) e contesto socio-ambientale.
  • La difesa che contesta la misura cautelare deve mirare a evidenziare vizi di motivazione entro i limiti del sindacato di legittimità (omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste), altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile.

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