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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46847/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di appello che ha accolto il concordato ex art. 599-bis c.p.p. limitatamente al trattamento sanzionatorio e con rinuncia agli altri motivi d'appello. Denuncia l'errore della Corte territoriale per non aver prosciolto l'imputata ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per insussistenza del fatto, in quanto la prova prevalente (intercettazioni) sarebbe inutilizzabile perché disposte con provvedimenti motivati in modo apparente (apodittici)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la rinuncia ai motivi d'appello correlata al concordato ex art. 599-bis limiti la cognizione del giudice di secondo grado e produca effetti preclusivi anche in sede di legittimità; pertanto le doglianze relative a motivi rinunciati (tra cui la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. fondata sull'inutilizzabilità delle intercettazioni) sono inammissibili. La Corte ha inoltre specificato che il precedente delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415/2022, "Fazio") riguarda esclusivamente la possibilità di dedurre l'estinzione del reato per prescrizione e non si estende alle ipotesi di inutilizzabilità probatoria. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il "concordato" in appello sul trattamento sanzionatorio; la rinuncia ai motivi d'appello connessa al concordato limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche in sede di legittimità

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina l'obbligo di declaratoria di estinzione del reato per cause come la prescrizione; la Corte ha ritenuto che, se il motivo relativo al proscioglimento è stato rinunciato con il concordato, non è ammissibile dedurlo in cassazione

  • art. 157, comma settimo, cod. pen.

    Si riferisce alla rinuncia espressa alla prescrizione; la sentenza sottolinea che la rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa e che, quando espressa, impedisce di dedurre la prescrizione in sede di impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna dell'imputato al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per la condanna di euro 3.000 in ragione dell'inammissibilità del ricorso

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 74, comma 6 e 73, comma 5

    Norme sostanziali del testo unico in materia di stupefacenti cui si riferisce il fatto-reato per il quale è stato celebrato il procedimento

Massime di principio

  • Accettare un concordato ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia ai motivi d'appello preclude, anche in cassazione, la riproposizione dei motivi rinunciati, incluse questioni sull'inutilizzabilità di prove che sarebbero state dedotte in appello
  • Sono ammissibili in cassazione, dopo un concordato, solo i motivi che riguardano la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e il difforme contenuto della pronuncia del giudice rispetto all'accordo; non sono invece ammissibili le doglianze rinunciate ove non incidano sulla illegalità manifesta della sanzione
  • La pronuncia delle Sezioni Unite che ammette la ricorribilità della sentenza di concordato per la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione (Sez. U, n. 19415/2022, "Fazio") è circoscritta alla fattispecie della prescrizione e non legittima automaticamente la deduzione in cassazione di inutilizzabilità probatoria ove tale motivo sia stato rinunciato
  • Il giudice di appello che accoglie il concordato non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'inutilizzabilità delle prove quando la cognizione è stata limitata dalla rinuncia del ricorrente
  • Chi intende preservare la possibilità di dedurre la prescrizione o altre cause di estinzione deve esplicitamente non rinunciarvi; la rinuncia implicita ai motivi d'appello può essere considerata rinuncia anche a quei mezzi di impugnazione in cassazione

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