Sentenza del 17/12/2015 n. 11530 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N O N D I S P O N I B I L E
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di riliquidazione ex art. 36-bis della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008, per omessi versamenti IRES e IVA. Sosteneva di poter emendare la dichiarazione mediante una dichiarazione integrativa e contestava anche il mancato invio dell'avviso bonario. In appello, la controversia è stata tuttavia esaminata esclusivamente sotto il profilo dell'emendabilità della dichiarazione, poiché sulla questione dell'avviso bonario si era formato il giudicato. L'errore riguardava l'indicazione, nel quadro RF, di una variazione in aumento relativa all'ammortamento di un fabbricato strumentale, collegata al conferimento dell'azienda. La Commissione ha ritenuto che non si trattasse di un semplice errore materiale o formale, ma dell'effetto di una scelta discrezionale tra diversi regimi fiscali applicabili al conferimento d'azienda.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Benevento aveva respinto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha rigettato l'appello, confermando la legittimità della pretesa tributaria. Ha stabilito che la dichiarazione fiscale è generalmente emendabile per correggere errori materiali, di calcolo o formali, ma non può essere modificata per sostituire ex post una scelta fiscale discrezionale già effettuata dal contribuente. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità e la controvertibilità delle questioni trattate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente riliquidazione delle imposte dovute, nel caso concreto per omessi versamenti IRES e IVA.
Richiamato quale disciplina del conferimento d'azienda in regime realizzativo, con tassazione della plusvalenza latente.
Richiamato quale disciplina del conferimento d'azienda in regime di neutralità fiscale, con rinvio della tassazione della plusvalenza a un momento successivo. La scelta tra i due regimi è stata qualificata come opzione fiscale e non come semplice dato emendabile.
Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per la trattazione della controversia in pubblica udienza.
Cassazione, sentenza n. 15063/2002
La dichiarazione dei redditi è una mera esternazione di scienza e, in linea generale, può essere modificata quando emergano nuovi elementi di conoscenza o valutazione.
Cassazione, sentenza n. 18757 del 5 settembre 2014
L'emendabilità è ammessa quando la modifica sia coerente con la qualificazione iniziale della dichiarazione e non attribuisca alla stessa un'efficacia volitiva.
La correzione è possibile per errori che incidono sulla rappresentazione di dati già determinati, ma non per trasformare successivamente una scelta fiscale volontaria.
Cassazione, sentenza n. 7294/2014
Le opzioni fiscali, come la scelta relativa all'utilizzo o al riporto delle perdite, non sono assimilabili a meri errori dichiarativi e non possono essere liberamente sostituite dopo la presentazione della dichiarazione.
Massime di principio
- Una dichiarazione fiscale può generalmente essere corretta anche dopo la presentazione quando l'errore è materiale, di calcolo o formale e la rettifica serve a rappresentare correttamente una situazione già esistente.
- La dichiarazione non può essere emendata per sostituire una scelta fiscale discrezionale, un'opzione normativa o una decisione negoziale già esercitata dal contribuente.
- Per distinguere errore e opzione occorre verificare se il contribuente abbia semplicemente indicato in modo errato un dato obbligatorio oppure abbia scelto tra regimi fiscali alternativi con effetti sull'obbligazione tributaria.
- La possibilità astratta di correggere una dichiarazione non comporta automaticamente l'annullamento di una cartella emessa per il mancato pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione originaria.
- Le contestazioni non coltivate tempestivamente, come quella relativa al mancato invio dell'avviso bonario nel caso esaminato, possono considerarsi precluse o coperte da giudicato nei gradi successivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 dic 2015Sentenza del 17/12/2015 n. 475 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 17 dic 2015Sentenza del 17/12/2015 n. 837 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 17 dic 2015Sentenza del 17/12/2015 n. 1418 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 17 dic 2015Sentenza del 17/12/2015 n. 2258 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 17 dic 2015Sentenza del 17/12/2015 n. 5518 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 17 dic 2015Sentenza del 17/12/2015 n. 6813 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →