Sentenza del 17/12/2015 n. 837 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - NOTIZIA DI REATO - Denuncia ex art. 331 c.p.p. - Legittimità dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzabilità del raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la denuncia di reato ex art. 331 c.p.p. fosse intervenuta dopo la scadenza del termine ordinario e che, pertanto, l'Amministrazione non potesse più beneficiare del termine ampliato. La questione riguardava anche la natura del raddoppio, che il contribuente prospettava come una misura sostanzialmente sanzionatoria.
La decisione
La tesi favorevole all'Amministrazione è stata accolta. Il raddoppio dei termini non ha natura penale, neppure impropria o atipica, perché non ha finalità afflittiva o punitiva, ma esclusivamente procedimentale: consente agli uffici di disporre di più tempo per verificare l'effettiva capacità contributiva. Il raddoppio può operare anche quando la notizia di reato o la denuncia ex art. 331 c.p.p. intervenga dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza; di conseguenza, l'accertamento è stato ritenuto legittimo.
Norme richiamate
Art. 331 c.p.p.
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
La denuncia di una notizia di reato può giustificare l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento anche se presentata dopo la scadenza del termine ordinario.
Norma sul raddoppio dei termini di accertamento fiscale
Il raddoppio ha natura procedimentale e non sanzionatoria; attribuisce all'Amministrazione finanziaria un termine più lungo per effettuare l'accertamento quando emergano fatti potenzialmente rilevanti penalmente.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non costituisce una sanzione penale o tributaria, ma uno strumento procedimentale volto a consentire una verifica fiscale più ampia.
- La validità del raddoppio non dipende necessariamente dal fatto che la denuncia penale sia stata presentata entro il termine ordinario di accertamento: può essere sufficiente anche una denuncia successiva, secondo il principio affermato nella sentenza.
- In presenza di una notizia di reato fiscalmente rilevante, il contribuente non può contestare automaticamente l'accertamento solo perché l'Amministrazione ha agito oltre il termine ordinario.
- La questione decisiva resta comunque la sussistenza effettiva dei presupposti normativi del raddoppio e il collegamento tra i fatti accertati e una possibile violazione penalmente rilevante.
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