Sentenza del 17/12/2015 n. 5518 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Appello - Ricorso per revocazione - Motivi - Errore di fatto - Riesame nel merito - Definizione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato ritenuto infondato e, conseguentemente, non accolto. La revocazione è ammissibile per errore di fatto soltanto quando il giudice abbia equivocato sul contenuto materiale di un atto o documento, mentre non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'interpretazione giuridica dei fatti o l'applicazione della normativa IVA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza sostenendo che il giudice avesse erroneamente ritenuto applicabile o non applicabile l'IVA a una prestazione di servizi. La censura mirava quindi a contestare la valutazione giuridica della questione e a ottenere un riesame del merito, non a correggere una falsa percezione materiale del contenuto di un atto o documento processuale.
Norme richiamate
Disciplina del ricorso per revocazione
L'errore di fatto idoneo a sostenere l'ammissibilità del gravame per revocazione deve discendere dalla errata o mancata percezione del contenuto "meramente materiale" di un atto o di un documento del giudizio.
L'errore revocatorio rilevante riguarda la percezione oggettiva e materiale degli atti processuali, non l'interpretazione giuridica dei fatti né la valutazione del merito.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione non è uno strumento per ottenere un nuovo giudizio sul merito o per correggere un'errata applicazione della legge.
- L'errore di fatto rilevante deve consistere nella mancata o falsa percezione di un dato oggettivo risultante dagli atti o dai documenti, come l'esistenza, il contenuto o la collocazione di un documento.
- Se il giudice ha esaminato il fatto ma lo ha interpretato giuridicamente in modo ritenuto errato, la contestazione deve essere proposta con il rimedio ordinario appropriato, non tramite revocazione per errore di fatto.
- In materia di IVA, una diversa qualificazione giuridica della prestazione o una diversa interpretazione delle norme fiscali non integra, di per sé, un errore revocatorio.
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