Sentenza del 17/12/2015 n. 2258 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Raddoppio dei termini di accertamento qualora si riscontri l'obbligo di denuncia penale - Sussiste (per gli accertamenti riguardanti i periodi d'imposta precedenti al 1° gennaio 2016).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl raddoppio dei termini è ritenuto applicabile anche se l'accertamento penale non è stato effettivamente avviato o se il reato non è stato definitivamente accertato, essendo sufficiente la configurabilità astratta dell'illecito. Tuttavia, il giudice tributario deve verificare che sussistano gli elementi minimi per l'obbligo di denuncia e deve escludere il termine raddoppiato quando la denuncia risulti manifestamente pretestuosa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di raddoppiare i termini per la notifica dell'avviso di accertamento quando i fatti riscontrati dall'Ufficio siano astrattamente riconducibili a uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e comportino l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. La regola è riferita agli accertamenti relativi a periodi d'imposta precedenti al 1° gennaio 2016.
Norme richiamate
Art. 331 del codice di procedura penale
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio
L'obbligo di denuncia sorge quando l'Ufficio rileva fatti che presentano gli elementi minimi di un reato perseguibile d'ufficio; tale obbligo costituisce il presupposto per il raddoppio dei termini.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il raddoppio opera quando i fatti accertati sono astrattamente riconducibili a uno dei reati tributari previsti dal decreto.
Massime di principio
- Per i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2016, la semplice astratta configurabilità di un reato tributario può consentire il raddoppio dei termini per l'accertamento.
- Non è necessario che vi sia una condanna penale o che il procedimento penale si concluda positivamente per l'Amministrazione finanziaria.
- Il raddoppio non può essere applicato automaticamente: il giudice tributario deve verificare l'esistenza degli elementi minimi che rendevano obbligatoria la denuncia.
- Una denuncia presentata in modo manifestamente pretestuoso o artificioso non può legittimare l'estensione dei termini di accertamento.
- Nelle controversie relative a periodi d'imposta successivi al 1° gennaio 2016 occorre verificare la disciplina normativa vigente, poiché il regime del raddoppio dei termini è stato modificato.
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