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Sentenza

Sentenza del 17/12/2015 n. 6813 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Operazioni inesistenti. Onere probatorio gravante sul contribuente di estraneità alla frode e di inconsapevolezza della falsità delle fatture.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la detraibilità dell’IVA relativa a operazioni ritenute inesistenti. L’Ufficio contestava al cessionario di non aver dimostrato, mediante documentazione adeguata, contabile ed extracontabile, nonché tramite il contratto e gli ulteriori elementi disponibili, la reale effettuazione delle operazioni, la propria estraneità alla frode e l’inconsapevolezza della falsità delle fatture. In presenza di elementi idonei a mettere in dubbio l’effettività delle operazioni o la genuinità delle fatture, gravava sul contribuente l’onere di fornire una prova concreta della propria buona fede.

La decisione

Il Collegio ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il cessionario non avesse assolto l’onere probatorio su di lui gravante. La mancata produzione di un adeguato supporto documentale, contabile ed extracontabile, del contratto e di ulteriore documentazione utile non ha consentito di dimostrare né l’effettività delle operazioni né l’estraneità e l’inconsapevolezza del contribuente rispetto alla frode. La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è quindi risultata fondata.

Norme richiamate

  • Art. 109 TUIR

    La deducibilità dei componenti negativi richiede che siano effettivi, inerenti e adeguatamente documentati; la documentazione deve consentire di verificare la realtà e la riferibilità delle operazioni.

  • Cass. n. 10414/2014

    In materia di fatture per operazioni inesistenti, il contribuente deve dimostrare l’effettività dell’operazione e, quando emergano elementi di frode, la propria estraneità e inconsapevolezza.

  • Cass. n. 19332/2011

    Il contribuente non può limitarsi alla regolarità formale delle fatture, ma deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare la reale esecuzione delle operazioni e la propria buona fede.

  • Cass. n. 9784/2010

    La prova della detraibilità dell’IVA e dell’effettività delle operazioni può richiedere la produzione di documentazione contrattuale, contabile ed extracontabile coerente e completa.

  • Cass. n. 21953/2007

    Quando l’Amministrazione fornisce elementi presuntivi circa l’inesistenza delle operazioni o la partecipazione a una frode, il contribuente deve offrire una prova contraria specifica e non meramente formale.

Massime di principio

  • La fattura, da sola, non dimostra necessariamente che l’operazione sia stata realmente eseguita né consente automaticamente di detrarre l’IVA.
  • Quando l’Amministrazione presenta elementi concreti che fanno dubitare dell’effettività delle operazioni o collegano il fornitore a una frode, il contribuente deve dimostrare la propria estraneità e inconsapevolezza.
  • È opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, prove dei pagamenti, comunicazioni commerciali, registri contabili e ogni elemento idoneo a ricostruire la concreta esecuzione dell’operazione.
  • La mera regolarità formale della contabilità non è sufficiente se mancano documenti e circostanze coerenti sul piano economico e commerciale.
  • L’onere probatorio non impone al contribuente di svolgere indagini illimitate sul fornitore, ma richiede l’adozione di verifiche ragionevoli e proporzionate alle circostanze del rapporto commerciale.

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