Sentenza del 17/12/2015 n. 6813 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Operazioni inesistenti. Onere probatorio gravante sul contribuente di estraneità alla frode e di inconsapevolezza della falsità delle fatture.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la detraibilità dell’IVA relativa a operazioni ritenute inesistenti. L’Ufficio contestava al cessionario di non aver dimostrato, mediante documentazione adeguata, contabile ed extracontabile, nonché tramite il contratto e gli ulteriori elementi disponibili, la reale effettuazione delle operazioni, la propria estraneità alla frode e l’inconsapevolezza della falsità delle fatture. In presenza di elementi idonei a mettere in dubbio l’effettività delle operazioni o la genuinità delle fatture, gravava sul contribuente l’onere di fornire una prova concreta della propria buona fede.
La decisione
Il Collegio ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il cessionario non avesse assolto l’onere probatorio su di lui gravante. La mancata produzione di un adeguato supporto documentale, contabile ed extracontabile, del contratto e di ulteriore documentazione utile non ha consentito di dimostrare né l’effettività delle operazioni né l’estraneità e l’inconsapevolezza del contribuente rispetto alla frode. La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è quindi risultata fondata.
Norme richiamate
Art. 109 TUIR
La deducibilità dei componenti negativi richiede che siano effettivi, inerenti e adeguatamente documentati; la documentazione deve consentire di verificare la realtà e la riferibilità delle operazioni.
Cass. n. 10414/2014
In materia di fatture per operazioni inesistenti, il contribuente deve dimostrare l’effettività dell’operazione e, quando emergano elementi di frode, la propria estraneità e inconsapevolezza.
Cass. n. 19332/2011
Il contribuente non può limitarsi alla regolarità formale delle fatture, ma deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare la reale esecuzione delle operazioni e la propria buona fede.
Cass. n. 9784/2010
La prova della detraibilità dell’IVA e dell’effettività delle operazioni può richiedere la produzione di documentazione contrattuale, contabile ed extracontabile coerente e completa.
Cass. n. 21953/2007
Quando l’Amministrazione fornisce elementi presuntivi circa l’inesistenza delle operazioni o la partecipazione a una frode, il contribuente deve offrire una prova contraria specifica e non meramente formale.
Massime di principio
- La fattura, da sola, non dimostra necessariamente che l’operazione sia stata realmente eseguita né consente automaticamente di detrarre l’IVA.
- Quando l’Amministrazione presenta elementi concreti che fanno dubitare dell’effettività delle operazioni o collegano il fornitore a una frode, il contribuente deve dimostrare la propria estraneità e inconsapevolezza.
- È opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, prove dei pagamenti, comunicazioni commerciali, registri contabili e ogni elemento idoneo a ricostruire la concreta esecuzione dell’operazione.
- La mera regolarità formale della contabilità non è sufficiente se mancano documenti e circostanze coerenti sul piano economico e commerciale.
- L’onere probatorio non impone al contribuente di svolgere indagini illimitate sul fornitore, ma richiede l’adozione di verifiche ragionevoli e proporzionate alle circostanze del rapporto commerciale.
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