Cassazione Civile, Ordinanza n. 39086/2021 del 09/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione immobiliare: il locatore intimava sfratto per morosità al conduttore e chiedeva anche i canoni scaduti. Il conduttore dimostrava il pagamento dei canoni, con mancata convalida dello sfratto e apertura del giudizio di merito. In primo grado veniva poi dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e, nelle more, l’immobile veniva venduto a un terzo, che interveniva nel giudizio quale nuovo proprietario e creditore dei canoni. In appello il conduttore insisteva per l’avvenuto pagamento; il nuovo proprietario resisteva; l’originario locatore interveniva aderendo all’appello, contestando la validità della vendita. Successivamente, nel corso del giudizio di appello, le parti depositavano un’istanza congiunta e il difensore dell’appellante dichiarava di rinunciare, sicché la Corte d’appello dichiarava estinto il giudizio con compensazione delle spese. Il ricorrente per cassazione censurava tale decisione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 156, 306 e 338 c.p.c. e 1362 c.c., sostenendo che la volontà delle parti fosse di chiedere la cessazione della materia del contendere e non la rinuncia all’impugnazione; 2) violazione dell’art. 338 c.p.c., perché in caso di cessazione della materia del contendere la sentenza impugnata non dovrebbe restare ferma; 3) violazione degli artt. 91 e 306 c.p.c., per l’erronea compensazione delle spese anziché loro addebito al rinunciante; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c., per la compensazione in assenza dei relativi presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi perché dipendenti dall’assunto, non condiviso, che l’accordo processuale dovesse essere qualificato come cessazione della materia del contendere. La Corte ha invece ritenuto corretta la lettura della Corte d’appello, secondo cui le parti principali avevano manifestato una rinuncia all’azione/impugnazione con relativa accettazione, desunta dal tenore dell’istanza congiunta e dalla dichiarazione espressa di rinuncia resa dal difensore munito di procura. La Suprema Corte ha inoltre ricordato che l’interpretazione della volontà delle parti è accertamento di fatto sindacabile solo per difetto assoluto di motivazione, mentre la qualificazione giuridica del negozio è censurabile per violazione dei criteri ermeneutici: nel caso concreto, però, la motivazione della Corte territoriale era sufficiente e non viziata. Conseguentemente sono stati disattesi anche i motivi sulle spese, poiché la compensazione era stata disposta tenendo conto del comportamento delle parti principali e della posizione adesiva del ricorrente. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, per il ricorrente, del pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli altri articoli processuali per censurare l’asserita erronea qualificazione dell’atto delle parti; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché l’accordo è stato correttamente interpretato come rinuncia.
Invocato per sostenere che vi fosse rinuncia al giudizio con conseguenze sulle spese; la Corte ha confermato che la volontà delle parti integrava effettivamente una rinuncia con accettazione, rendendo infondati i motivi derivati.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che non potesse applicarsi alla cessazione della materia del contendere; la Corte ha escluso tale ricostruzione perché ha qualificato l’atto come rinuncia e non come cessazione della materia.
Invocato quale criterio ermeneutico per l’interpretazione della volontà negoziale-processuale; la Corte ha ribadito che l’interpretazione del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri ermeneutici.
Richiamato per contestare la regolazione delle spese; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione disposta in ragione della vicenda processuale e della posizione del ricorrente.
Richiamato per censurare la compensazione delle spese; la Corte ha escluso la violazione, reputando la compensazione giustificata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- L’interpretazione della volontà espressa dalle parti in un atto processuale o in un accordo intervenuto nel corso del giudizio è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente.
- La qualificazione giuridica dell’accordo processuale segue una duplice operazione: prima si accerta in fatto la volontà effettiva delle parti, poi si attribuisce il corretto nomen iuris; il controllo di legittimità riguarda solo la seconda fase nei limiti della violazione dei criteri ermeneutici o di un vizio motivazionale radicale.
- La rinuncia all’impugnazione, quando risulti espressamente dichiarata e accettata, non può essere confusa con una generica richiesta di cessazione della materia del contendere se il contenuto degli atti e dei comportamenti processuali è incompatibile con tale diversa qualificazione.
- Le censure sulle spese di lite restano prive di autonoma consistenza quando dipendono integralmente dalla pretesa erronea qualificazione dell’atto processuale che ha determinato l’estinzione del giudizio o la rinuncia.
- La posizione processuale adesiva di un interveniente può giustificare una regolazione delle spese non identica a quella delle parti principali, ove il giudice ne tenga conto in modo coerente nella liquidazione o compensazione.
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