Cassazione Civile, Ordinanza n. 18345/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento dell'indennità di medianza ex art. 874 c.c. proposta dalla società proprietaria di un terreno confinante per ottenere la metà delle spese di costruzione di un muro posto sul confine tra i fondi. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la società convenuta si fosse liberata avendo pagato in buona fede il proprio dante causa, il consorzio venditore, che avrebbe incluso nel prezzo del terreno anche le spese di recinzione. La corte d'appello, invece, ha accolto la domanda e ha condannato l'acquirente al pagamento della somma corrispondente alla metà delle spese documentate. In cassazione la società acquirente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 874 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse confuso l'indennità di medianza con il costo-corrispettivo della recinzione; 2) violazione dell'art. 1189 c.c., sostenendo che il pagamento al consorzio venditore fosse stato eseguito a creditore apparente, con affidamento incolpevole, perché il consorzio avrebbe preteso il rimborso di spese già sostenute per la recinzione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'atto di cessione del 9 marzo 2006 e il bonifico eseguito in suo adempimento, che dimostrerebbero l'assunzione dell'obbligo di rimborsare i costi di recinzione e quindi la liberazione dell'acquirente o comunque la fondatezza della manleva verso il consorzio. La controparte ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese disposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati o inammissibili i motivi dell'acquirente: ha escluso la violazione dell'art. 1189 c.c. perché la corte di merito aveva correttamente negato l'affidamento incolpevole e la qualità di creditore apparente del consorzio, non essendo quest'ultimo proprietario confinante; ha ritenuto non dimostrata la violazione dell'art. 874 c.c., osservando che la censura si risolveva in una critica generica e non specifica alla quantificazione; ha escluso anche il vizio di omesso esame, rilevando che il pagamento al consorzio era stato già considerato ma ritenuto irrilevante ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. Ha invece accolto il ricorso incidentale sulla regolazione delle spese: ha affermato che, fuori dei casi consentiti dall'art. 92 c.p.c., la compensazione richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate, che nel caso non erano state correttamente ravvisate, essendo la motivazione ancorata a ragioni estranee al parametro legale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina l'indennità di medianza spettante al proprietario del fondo confinante; la domanda va correttamente sussunta in tale schema e non confusa con un generico corrispettivo della recinzione.
il pagamento al creditore apparente libera il debitore solo se ricorrono uno stato di fatto difforme dalla realtà giuridica e un affidamento incolpevole e ragionevole del terzo; non è sufficiente una mera allegazione di pagamento a soggetto diverso dal titolare del credito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non la diversa lettura delle risultanze istruttorie o la critica della motivazione.
il criterio della soccombenza governa la regolazione delle spese di lite.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e, se disposta, deve essere sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
ha inciso sull'art. 92 c.p.c. restringendo la compensazione delle spese, secondo il quadro normativo richiamato dalla Corte.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
comporta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'indennità di medianza ex art. 874 c.c. va tenuta distinta da qualsiasi diverso corrispettivo pattuito per la recinzione del fondo: per negare o ridurre la pretesa occorre dimostrare in concreto l'effettiva imputazione del pagamento al medesimo titolo dedotto in giudizio.
- Il pagamento a creditore apparente libera il debitore soltanto se il debitore prova un affidamento incolpevole fondato su circostanze oggettive idonee a giustificare la convinzione della legittimazione del destinatario; se il soggetto pagato non appare ragionevolmente titolare della posizione creditoria, la liberazione non opera.
- Nel giudizio di cassazione la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o del ragionamento decisorio del giudice di merito; il fatto storico decisivo deve essere effettivamente non esaminato e non solo diversamente apprezzato.
- La compensazione delle spese di lite è un'eccezione al principio di soccombenza e richiede una motivazione aderente ai presupposti legali: non bastano ragioni generiche o estranee alla tassativa previsione normativa.
- Quando il giudice di merito compensa le spese in favore della parte soccombente senza indicare gravi ed eccezionali ragioni conformi alla legge, la statuizione è censurabile per violazione dell'art. 92 c.p.c.
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