Cassazione Penale, Sentenza n. 27888/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta dell'8/9/2021, che in parziale riforma del giudizio di primo grado aveva condannato l'AQUINATO per occupazione abusiva e reati edilizi e lo aveva assolto dal reato previsto dall'art. 349 c.p.. Il ricorrente deduce: (1) carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 639-bis, 635 c.p. e dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà; deduce altresì che non fu notificata l'ingiunzione di demolizione al comproprietario, per cui non sarebbero decorso i termini per i rimedi e le opere non sarebbero entrate legalmente nel patrimonio comunale (incidendo sull'imputazione E) ed F)). (2) Violazione dell'art. 81 c.p. e mancata motivazione circa la determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare sulla ragione per cui il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) sia stato ritenuto più grave rispetto alla violazione di sigilli (art. 349 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo non era stato dedotto in sede di appello (violazione del principio di autosufficienza dei motivi e preclusione), mentre il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e logicamente inconferente rispetto al contenuto della sentenza impugnata (la Corte territoriale aveva indicato correttamente il reato di danneggiamento come il più grave nel vincolo di continuazione e aveva assolto il ricorrente dal reato di violazione di sigilli). Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina le ipotesi di ricorso per cassazione; qui richiamata per inquadrare i motivi dedotti (vizi di motivazione, violazione di norme sostanziali e processuali). La Corte ha ritenuto che i motivi non rispettassero i limiti di proponibilità o fossero manifestamente infondati.
Richiamato dalla difesa tra le norme rilevanti per l'imputazione; la sentenza non entra nel merito di una sua specifica violazione perché la censura correlata non era stata adeguatamente dedotta in appello.
Norma relativa a specifiche fattispecie edilizie contestate; la Corte non ha valutato nuovamente la questione per inammissibilità del ricorso non introdotto in appello.
Reato di danneggiamento: la Corte territoriale lo ha ritenuto il più grave nel vincolo di continuazione e la Cassazione ha ritenuto congrua la scelta motivazionale su questo punto.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Norma del testo unico dell'edilizia citata dalla difesa in relazione alle conseguenze amministrative (ingiunzione di demolizione). La Cassazione non ha riesaminato il merito della questione amministrativa per inammissibilità processuale.
Reato di violazione di sigilli: il giudice d'appello ha assolto il ricorrente per tale fattispecie; la difesa contestava la valutazione comparata della gravità, ma la Cassazione ha ritenuto il c.d. ricorso incompatibile con la decisione impugnata.
Principio sulla determinazione della pena e aggregazione delle pene; evocato dalla difesa per contestare la motivazione della determinazione sanzionatoria, ma la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata.
Prevede la condanna alle spese ed eventuali ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili censure che non siano state adeguatamente dedotte nei gradi di merito: questioni nuove o non sollevate in appello rischiano l'inammissibilità per preclusione.
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso anche quando i motivi risultano manifestamente infondati o logicamente incompatibili con il contenuto della decisione impugnata.
- La valutazione sulla gravità relativa di reati in continuazione (quale quello di danneggiamento rispetto a violazione di sigilli) deve emergere in modo coerente dalla motivazione dei giudici di merito; contestazioni meramente assertive e inconferenti rispetto alla decisione sono destinate a fallire in Cassazione.
- Problemi relativi a notifiche di atti amministrativi (es. ingiunzione di demolizione) possono incidere sulla ricostruzione dei profili di responsabilità penale, ma vanno tempestivamente dedotti nei gradi di merito e documentati: dedurli per la prima volta in Cassazione è in genere inefficace.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a una sanzione a favore della Cassa delle Ammende quando sussistano profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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