Cassazione Penale, Sentenza n. 27417/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento nella parte in cui era stata disposta la confisca di tutte le armi e munizioni sequestrate, sostenendo che tale confisca era stata ordinata senza motivazione e non rientrava nell'accordo tra le parti; in via subordinata chiedeva l'annullamento della confisca quanto meno con riferimento alle armi e relative munizioni non utilizzate per la commissione dei reati e legalmente detenute nella cassaforte.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato che la confisca è obbligatoria e non necessita di motivazione per l'arma effettivamente utilizzata nel reato (fucile Beretta A302 cal.12 matricola bascula E50318E / canna F73710F) e quindi ha respinto il ricorso rispetto a quella arma. Tuttavia ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca di due fucili (Beretta calibro 12 matricola bascula D00614E / canna D894251 e Breda matricola bascula P04176 / canna L006123) e relative munizioni, poiché tali armi non erano state utilizzate nel reato ed erano custodite nella cassaforte: il GUP non ha fornito la motivazione necessaria a spiegare il nesso tra la loro disponibilità e il rischio di reiterazione del reato. Ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al GUP del Tribunale di Cagliari, che dovrà decidere in piena autonomia tenendo conto dei rilievi della Corte.
Norme richiamate
norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); richiamata per inquadrare la natura della sentenza impugnata
art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
limita i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento a specifici profili (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/mez. sicurezza); la Corte ha tuttavia ammesso il ricorso perché la confisca non rientrava nell'accordo
L. 23 giugno 2017 n.103, art.1, comma 50
L. 23/06/2017 n.103, art.1, comma 50
modifica l'art. 448 c.p.p. restringendo i motivi di impugnazione per il patteggiamento; la Corte ne tiene conto per valutare l'ammissibilità del ricorso
art. 6, comma 1, legge n.110/1975
art. 6, comma 1, L. 110/1975
stabilisce l'obbligatorietà della confisca per i reati riguardanti armi e altri oggetti atti ad offendere, richiamando l'art. 240 c.p.; la Corte la interpreta come obbligatoria per le armi connesse al reato (anche contravvenzionali)
disciplina le cose sottoponibili a confisca; il richiamo dalla L.110/75 integra l'elenco per rendere la confisca obbligatoria per le armi connesse ai reati
art. 585, comma 5 cod. proc. pen.
richiamato per la qualificazione del ricorso proposto avverso sentenza di applicazione della pena
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
limiti di riproduzione del motivo di ricorso nella Corte di Cassazione richiamati nella riproduzione del motivo impugnatorio
Massime di principio
- La confisca delle armi è obbligatoria quando esse sono direttamente connesse all'accertamento della fattispecie penale (arma utilizzata nel reato): in questi casi la motivazione della confisca non è richiesta oltre la statuizione stessa.
- Per armi legalmente detenute e non utilizzate nel reato (soprattutto se custodite in cassaforte), la confisca non è automatica: il giudice deve motivare specificamente il legame tra la detenzione delle cose e il rischio di reiterazione (cioè come la libera disponibilità costituisca incentivo o mezzo per future condotte criminose).
- Nel patteggiamento i motivi di impugnazione sono limitati per legge, ma sono ammissibili i mezzi che riguardano aspetti non concordati nell'accordo (es. misure di sicurezza o confische non previste dall'intesa).
- In caso di omissione motivazionale sulla confisca di beni non automaticamente confiscabili, la decisione può essere annullata e rimessa al giudice di merito per un nuovo giudizio motivato.
- Quando si impugna una confisca, è utile distinguere tra beni strumentali direttamente impiegati nel reato (più facilmente confiscabili senza ampia motivazione) e beni posseduti legalmente ma non utilizzati (per i quali occorre prova del nesso con il rischio di recidiva).
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