Cassazione Penale, Ordinanza n. 23765/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua penale responsabilità per il solo reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, riqualificato nell'ipotesi di lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del fatto di cui all'art. 62, n. 4, c.p., sostenendo in sostanza che il profitto conseguito fosse di modesta entità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non indicava in modo adeguato il parametro economico necessario per valutare la speciale tenuità del lucro perseguito e, soprattutto, trascurava del tutto il secondo requisito richiesto dalla norma, cioè la speciale tenuità del danno o del pericolo derivante dalla condotta. La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato l'attenuante, evidenziando che la vendita reiterata di dosi di eroina a quaranta euro ciascuna non esprimeva un profitto riconducibile alla speciale tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, quindi, la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato di detenzione di eroina e marijuana ai fini di spaccio, nella forma di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e aveva escluso l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. All'esito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie era stata riqualificata come detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio di lieve entità; la Corte richiama il fatto che i parametri della speciale tenuità dell'art. 62, n. 4, c.p. sono distinti da quelli del fatto lieve ex art. 73, comma 5, e richiedono una valutazione autonoma e più rigorosa.
L'attenuante della speciale tenuità presuppone sia la speciale tenuità del lucro perseguito o conseguito, sia la speciale tenuità del danno o del pericolo derivante dal reato; non basta un profitto non elevato, occorrendo una modestia complessiva del disvalore del fatto.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'attenuante della speciale tenuità del fatto ex art. 62, n. 4, c.p., il giudice deve verificare cumulativamente la tenuità del lucro perseguito o conseguito e la tenuità del danno o del pericolo derivante dalla condotta.
- La valutazione della speciale tenuità non può essere effettuata in modo astratto o arbitrario: il lucro deve essere apprezzabile anche in relazione al valore economico dell'operazione sottostante e alle concrete conseguenze del fatto.
- L'attenuante della speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. non coincide con il fatto di lieve entità previsto da norme speciali come l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: si tratta di istituti distinti, con presupposti autonomi e non sovrapponibili.
- La reiterazione della vendita di singole dosi di stupefacente a prezzo contenuto può comunque escludere la speciale tenuità quando il profitto complessivo, pur non elevato, non sia qualificabile come marginale in senso giuridico.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a dedurre genericamente la modesta entità del profitto senza confrontarsi con tutti i presupposti richiesti dalla norma applicata dal giudice di merito.
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