Cassazione Penale, Ordinanza n. 23752/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado. La Corte territoriale aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato sub a) e aveva riqualificato i fatti sub b) ai sensi dell'art. 648, comma 4, c.p., rideterminando la pena. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 c.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provata la responsabilità penale senza verificare la tipologia delle opere contenute nei supporti informatici e senza escludere l'ipotesi di autoproduzione del materiale, circostanza che avrebbe potuto escludere la ricettazione o comunque incidere sulla qualificazione giuridica dei fatti, anche in relazione all'ipotizzato reato presupposto di cui all'art. 171-ter l. 633/1941.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze investissero valutazioni di prova e ricostruzione del fatto riservate al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità quando sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo completo e coerente sull'esistenza del reato presupposto, sulla provenienza delittuosa dei beni e sulla consapevolezza dell'imputato, valorizzando il possesso di molteplici supporti abusivamente duplicati, la presenza di copertine fotocopiate, la mancanza di giustificazioni sull'acquisto e il fatto che l'imputato era stato sorpreso presso una bancarella destinata alla vendita. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione dei fatti ai sensi della disposizione sulla ricettazione, valorizzando la prova della provenienza delittuosa dei supporti e la consapevolezza dell'imputato.
È richiamato come possibile reato presupposto relativo alla duplicazione abusiva di opere su supporti informatici, ma la Corte non svolge una specifica qualificazione autonoma sul punto, limitandosi a escludere che la difesa avesse efficacemente contestato l'esistenza del reato anteriore.
È implicito il richiamo al perimetro del giudizio di legittimità: non sono deducibili censure che mirano a rivalutare la prova o il fatto quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non illogica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere riproposte censure che mirano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione completa, coerente e priva di manifeste illogicità.
- Ai fini della ricettazione, la provenienza delittuosa della cosa e la consapevolezza dell'agente possono essere desunte da elementi fattuali esterni, quali le caratteristiche dei beni, la loro evidente abusività, la mancanza di una spiegazione plausibile circa il possesso o l'acquisto e il contesto della detenzione o della vendita.
- La mancata offerta, da parte dell'imputato, di elementi idonei a spiegare l'origine lecita dei beni può rafforzare la valutazione di colpevolezza, purché tale giudizio sia fondato su un compendio probatorio già autonomamente significativo.
- Quando il giudice di merito abbia affrontato e disatteso le deduzioni difensive con argomentazione puntuale, il controllo di cassazione resta limitato alla tenuta logica e giuridica della motivazione, non potendo trasformarsi in un terzo grado di merito.
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