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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23758/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62, n. 4, e 99 c.p., sostenendo che la riduzione di pena per l'attenuante patrimoniale sarebbe stata negata o comunque erroneamente neutralizzata dall'equivalenza con la recidiva, nonostante l'esistenza di precedenti attenuanti già operate in bilanciamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata sul diniego della particolare tenuità del fatto era congrua e immune da vizi, poiché la detenzione di più dosi di stupefacente in abitazione, unitamente al possesso di un bilancino di precisione con tracce della medesima sostanza, era indicativa di un'attività di spaccio assidua e professionale, incompatibile con l'art. 131-bis c.p. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che l'eventuale errore della Corte territoriale sulla mancata concessione di precedenti attenuanti non aveva arrecato pregiudizio, perché la diminuzione di pena ex art. 62, n. 4, c.p. non poteva comunque operare in prevalenza sulla recidiva reiterata specifica infraquinquennale ex art. 99 c.p. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici; nel caso concreto è stata esclusa per la protratta e professionale attività di spaccio desumibile dagli indici fattuali.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che potesse comportare la riduzione richiesta, poiché non poteva comunque prevalere sulla recidiva contestata e ritenuta.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata specifica infraquinquennale ha impedito che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. operasse in regime di prevalenza sull'aggravante.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La sentenza impugnata aveva già ricondotto la condotta nell'ipotesi di lieve entità in relazione alla detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, poi oggetto dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto può essere censurato in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale; se la sentenza di merito offre una spiegazione coerente degli indici sintomatici dell'offensività, il motivo è inammissibile o infondato.
  • La detenzione di più dosi di stupefacente in abitazione, associata alla disponibilità di strumenti tipici dello spaccio come il bilancino di precisione con tracce della sostanza, può legittimare l'esclusione della particolare tenuità del fatto perché esprime una condotta non episodica ma organizzata e professionale.
  • Un eventuale errore argomentativo del giudice di merito sulla precedente concessione di attenuanti non determina annullamento se non incide concretamente sul trattamento sanzionatorio finale.
  • Quando sia contestata e ritenuta una recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. non può comunque essere posta in prevalenza sull'aggravante.
  • Nel controllo di legittimità, la Corte verifica l'effettiva incidenza del vizio denunciato sulla decisione: l'errore meramente formale o privo di conseguenze concrete non fonda l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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