Cassazione Penale, Ordinanza n. 23751/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della decisione del Tribunale di Napoli Nord, aveva confermato la condanna della prima anche per invasione di terreni o edifici, furto, danneggiamento e, in concorso con il secondo, per detenzione illecita di crack a fini di spaccio. Il primo motivo deduceva che per la prima imputata la Corte avrebbe dovuto riqualificare la condotta nel fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando il modesto quantitativo di stupefacente e l'assenza di somme di denaro sequestrate. Il secondo motivo sosteneva, per il secondo imputato, la medesima richiesta di riqualificazione nel fatto di lieve entità, evidenziandone il ruolo asseritamente marginale, occasionale e non essenziale nell'attività di spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente presentate come censure di violazione di legge, investissero in realtà la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua, esauriente e non manifestamente illogica. Ha rilevato che la sentenza d'appello aveva motivato in modo completo sull'esclusione dell'ipotesi lieve, descrivendo un'attività di spaccio sistematica e continuativa, con organizzazione collaudata e ripartizione dei ruoli, e, per il secondo imputato, un ruolo di vedetta/palo e di raccordo con i clienti. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
richiamato come norma incriminatrice relativa al capo A della condanna di merito
art. 639-bis c.p.
richiamato in relazione al capo A della condanna di merito
art. 624 c.p.
richiamato in relazione al capo B della condanna di merito
art. 635 c.p.
richiamato in relazione al capo C della condanna di merito
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato
art. 73 d.P.R. 309/1990
norma base contestata per la detenzione di crack a fini di spaccio
art. 73 d.P.R. 309/1990
invocato dai ricorrenti come ipotesi di lieve entità esclusa dalla Corte di merito e ritenuta non sindacabile dalla Cassazione nel caso concreto
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
citata per affermare che l'inammissibilità può essere ascritta a colpa del ricorrente, con conseguenze economiche
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La verifica sulla configurabilità del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, dell'organizzazione dell'attività e del ruolo dei singoli concorrenti; quando il giudice di merito abbia escluso la lieve entità con motivazione adeguata, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia indipendente da colpa del ricorrente.
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