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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23756/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva riformato la decisione di primo grado solo nella parte relativa alla dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 6, confermando per il resto la condanna per plurime violazioni tributarie. Con un unico motivo ha dedotto carenza motivazionale e nullità della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio, senza però articolare alcuna specifica censura sul profilo di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. La Corte ha rilevato la genericità del motivo e l'assenza di una puntuale indicazione dei vizi denunciati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, quando si denunciano congiuntamente i vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il ricorrente deve specificare in modo distinto e puntuale il profilo censurato; in difetto, il motivo è aspecifico e inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La deduzione dei vizi motivazionali richiede specificità: il ricorrente deve indicare quale sia il vizio tra mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità e in quali punti della motivazione esso si manifesti, senza demandare alla Corte di cassazione una rielaborazione del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo esclusione della colpa del ricorrente, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • d.lgs. 74 del 2000, art. 5

    Norma incriminatrice richiamata per le plurime violazioni confermate in appello.

  • d.lgs. 74 del 2000, art. 10

    Norma incriminatrice richiamata per il capo residuo di condanna confermato in appello.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare che la sanzione economica conseguente all'inammissibilità può essere posta a carico del ricorrente, non essendo esclusa la sua colpa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi di vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. devono essere specifici e distinti: non è ammissibile una censura cumulativa e indistinta che invochi insieme mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità senza precisarne il contenuto.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a rielaborare il ricorso per estrarre d'ufficio le censure utilmente scrutinabili da un motivo generico o indifferenziato.
  • L'aspecificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso; a tale esito conseguono le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

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