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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23755/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro una decisione resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti) per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in lieve entità. Il ricorrente deduceva la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di una sentenza di proscioglimento. La Corte rileva però che, nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per motivi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché la doglianza proposta non rientra in nessuna di tali ipotesi, il ricorso è dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sulla mancata declaratoria di proscioglimento non è proponibile contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, essendo il sindacato di legittimità limitato alle ipotesi espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che costituisce il provvedimento impugnato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Indica il rito camerale applicabile al ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del reato contestato, richiamata come titolo del fatto oggetto di patteggiamento.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso contro il patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa doglianza è inammissibile.
  • La censura che investe la mancata declaratoria di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • Nel giudizio di legittimità sulle sentenze ex art. 444 c.p.p. il controllo della Corte è vincolato e non può estendersi al merito della valutazione di proscioglimento, salvo i casi espressamente consentiti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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