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Sentenza

Sentenza n. 520/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di ingiunzione di demolizione di una veranda e di un muro di cinta ritenuti abusivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo, tra le plurime censure, l'incompetenza relativa del Sindaco, in violazione dell'art. 107 d.lgs. 267/2000, del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa. Secondo la ricorrente, l'adozione dell'ordinanza di demolizione costituisce attività gestionale riservata ai dirigenti o, nei comuni privi di personale dirigenziale, ai responsabili degli uffici e dei servizi. Il Comune ha sostenuto che le funzioni gestionali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi mediante provvedimento sindacale e che spettava alla ricorrente dimostrare l'incompetenza. Ha inoltre invocato l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, in ragione della natura vincolata del potere repressivo edilizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso sulla censura preliminare e assorbente di incompetenza, annullando l'ordinanza di demolizione. L'art. 107 d.lgs. 267/2000 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino e i poteri di vigilanza e sanzione edilizia; nei comuni privi di personale dirigenziale tali funzioni possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, anche mediante provvedimento motivato del Sindaco ai sensi dell'art. 109 TUEL. Tuttavia, a fronte della specifica contestazione, gravava sul Comune dimostrare l'esistenza di un provvedimento motivato di avocazione o attribuzione al Sindaco delle funzioni dirigenziali. Tale dimostrazione non è stata fornita e, anzi, risultavano presenti un Responsabile del Settore 4 - Area Tecnica e un Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio. Il giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il vizio di incompetenza deve essere esaminato previamente e impedisce al giudice di valutare nel merito le ulteriori censure sostanziali: l'esercizio del potere da parte dell'organo incompetente non consente di formulare un giudizio ipotetico sul contenuto che avrebbe adottato l'organo competente. Le altre censure sono state quindi assorbite. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    «Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi [...]»; «Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno»; tra tali compiti rientrano «tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale»

    La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi i provvedimenti repressivi edilizi, appartiene all'organo burocratico e non all'organo politico, salvo diversa attribuzione conforme alla legge.

  • art. 109 d.lgs. 267/2000

    «Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 [...] possono essere attribuite [...] ai responsabili degli uffici o dei servizi»

    Nei comuni privi di dirigenti le funzioni gestionali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi mediante provvedimento motivato del Sindaco; la decisione non dimostra però una generale competenza del Sindaco ad adottare direttamente l'atto gestionale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    «sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato»

    La disposizione non consente di neutralizzare il vizio di incompetenza prima dello scrutinio e dell'accoglimento di tale vizio; l'annullamento per incompetenza impedisce la valutazione sostanziale dell'atto e non può essere sostituito da un giudizio ipotetico sull'esito che avrebbe avuto il procedimento davanti all'organo competente.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di imparzialità costituisce il fondamento della separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    In presenza di incompetenza, il giudice deve limitarsi a rilevare il vizio e non può anticipare valutazioni sull'ulteriore esercizio del potere da parte dell'organo competente.

Massime di principio

  • I provvedimenti comunali di sospensione dei lavori, demolizione e riduzione in pristino costituiscono atti di gestione amministrativa e spettano, in via ordinaria, ai dirigenti o, nei comuni privi di personale dirigenziale, ai responsabili degli uffici o dei servizi, non al Sindaco quale organo politico.
  • A fronte di una specifica censura di incompetenza del Sindaco nell'adozione di un atto gestionale, spetta al Comune dimostrare l'esistenza dei presupposti organizzativi e del provvedimento motivato che attribuisca o avocchi legittimamente le relative funzioni; tale onere non grava sul ricorrente.
  • L'accoglimento del vizio di incompetenza deve precedere l'esame delle censure sostanziali e comporta l'assorbimento di queste ultime, poiché il giudice non può formulare un giudizio ipotetico sul contenuto dell'atto che potrebbe essere adottato dall'organo competente.
  • L'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non consente di superare il vizio di incompetenza mediante il mero richiamo alla natura vincolata del potere: l'applicazione della disposizione presuppone che il giudice possa valutare il contenuto del provvedimento, mentre l'incompetenza impedisce tale valutazione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOrgani degli enti localiResponsabile del procedimento e competenzaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàVizi formali non invalidantiDifetto di motivazione

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