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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22991/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione a una delle contestazioni riferite a dichiarazioni presentate il 26 ottobre 2016; per altra contestazione, riferita a dichiarazione del 4 ottobre 2017, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 500 di multa, con sospensione condizionale e riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo; con il secondo motivo ha lamentato il medesimo vizio con riferimento al trattamento sanzionatorio, censurando la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero generici e aspecifici, poiché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che era invece ritenuta adeguata e fondata su specifiche acquisizioni probatorie. Quanto al dolo, la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato l'obiettivo cui la condotta era orientata e il suo conseguimento. Quanto alla pena, la motivazione era sufficiente alla luce della discrezionalità del giudice di merito e del richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p., non essendo richiesta una motivazione particolarmente analitica se la pena non è di gran lunga superiore alla media edittale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato nella contestazione per la struttura della fattispecie addebitata, in relazione a più condotte/dichiarazioni

  • art. 95, co. 2, d.P.R. n. 115/2002

    norma incriminatrice contestata all'imputata per una delle dichiarazioni oggetto di giudizio

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione

  • art. 133 c.p.

    criteri cui il giudice di merito deve attenersi nella determinazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure meramente generiche o aspecifiche sono inammissibili.
  • La motivazione sulla sussistenza del dolo è sufficiente quando il giudice di merito valorizza in modo logicamente coerente l'obiettivo della condotta e il suo concreto conseguimento, purché il ragionamento sia sorretto da acquisizioni probatorie significative.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è adeguata se dà conto dell'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione più analitica è necessaria solo quando la pena si discosti in modo marcato dal medio edittale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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